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    Il risarcimento diretto è (finalmente) giunto al capolinea?

    Nei giorni scorsi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è consumata una frattura significativa tra le associazioni dei consumatori e il sistema assicurativo. Durante l’incontro convocato per esaminare l’aggiornamento dei forfait che regolano il risarcimento diretto, i rappresentanti del Consiglio nazionale consumatori e utenti hanno rifiutato di sottoscrivere la relazione proposta dalle compagnie, un documento che prevedeva l’innalzamento del valore dei forfait del sei per cento. Una protesta che non si limita all’aumento delle somme di compensazione tra imprese, ma che mette in discussione l’intero impianto del risarcimento diretto, un meccanismo introdotto con finalità di semplificazione ma che, negli anni, ha generato effetti molto diversi da quelli annunciati.Il cuore del problema è proprio il funzionamento di questo forfait. Il sistema Card consente alla compagnia del danneggiato (detta gestionaria) di risarcire direttamente il proprio assicurato, ottenendo poi un rimborso standardizzato presso la cosiddetta “stanza di compensazione” gestita dalla Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., una società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.La stanza di compensazione, per farla più semplice possibile, è un sistema centralizzato creato per evitare scambi continui di richieste e rimborsi tra le compagnie gestionarie e le compagnie dei responsabili effettivi dei sinistri, presso la quale tutte le imprese di assicurazione versano o prelevano le somme a forfait stabilite periodicamente, a seconda del numero dei sinistri attivi e passivi.Questo rimborso, per come è strutturato (un forfait, appunto) non riflette il costo effettivo dei singoli sinistri, ma un valore medio stabilito annualmente. È un meccanismo che, con il tempo, ha spinto il sistema verso una logica esclusivamente di contenimento dei risarcimenti:  ciò che conta per le compagnie non è il valore reale del danno, ma la distanza tra quanto viene effettivamente liquidato al danneggiato e il forfait che verrà recuperato in stanza di compensazione. Più l’importo pagato è inferiore al forfait, maggiore sarà il guadagno per l’impresa, che potrà incassare una somma fissa più alta rispetto a quella materialmente corrisposta al proprio assicurato. Al contrario, quando il danno effettivo supera il valore del forfait, la compagnia subisce un danno economico, perché riceverà comunque solo la cifra standard prevista dal sistema, indipendentemente dalla maggiore entità del risarcimento reale. Questo sistema, basato su medie statistiche e non su valori effettivi, genera dunque incentivi distorti: da un lato spinge le imprese a riconoscere risarcimenti il più possibile contenuti per massimizzare il margine positivo nei sinistri sotto forfait; dall’altro le induce a ridurre al minimo le liquidazioni nei casi più gravi, per limitare lo scarto negativo tra quanto pagato e quanto recuperabile. Un comportamento difensivo e orientato al bilancio interno, non alla corretta valutazione del sinistro e, men che meno, alla tutela del danneggiato.Non stupisce, dunque, che le associazioni dei consumatori parlino apertamente di riduzione della trasparenza, di difficoltà crescenti nei controlli e di una gestione pesantemente burocratizzata. Il modello nato per semplificare ha finito per complicare, spingendo gli operatori a concentrarsi più sulla conformità amministrativa che sulla qualità del risarcimento. Il danneggiato, che dovrebbe essere il vero centro del sistema, viene relegato al ruolo di variabile subordinata rispetto ai meccanismi contabili fra imprese. Le compagnie tendono a contenere le valutazioni, soprattutto nei casi più gravi, dove il divario tra il danno effettivo e il forfait recuperabile diventa più ampio, e quindi più costoso da gestire. Al contrario, nei sinistri di lieve entità, il sistema consente addirittura margini di guadagno: liquidare poco e recuperare un forfait più generoso significa trasformare un danno in una voce positiva di bilancio.A ciò si aggiunge un tema rilevante sul piano della vigilanza e della lotta alle frodi. Paradossalmente, il risarcimento diretto non ha facilitato le verifiche, ma le ha rese più complicate. La compagnia che gestisce il sinistro non ha il controllo del veicolo responsabile, né una relazione diretta con il suo assicurato. La difficoltà di accertamento aumenta e, con essa, l’incertezza, aprendo varchi a comportamenti opportunistici e a zone grigie. Crescerebbe il rischio di frodi, ma aumentano anche i casi borderline, quelli che sfidano la rigidità delle procedure Card e richiederebbero valutazioni più approfondite. Il modello attuale, però, privilegia la rapidità formale rispetto alla qualità sostanziale.Anche sotto il profilo economico complessivo, il quadro non è rassicurante. Il sistema del risarcimento diretto genera costi amministrativi più elevati rispetto alla gestione tradizionale dei sinistri, senza che questa complessità si traduca in benefici reali per gli assicurati.Per non parlare, poi, di un’altra stortura gravissima: l’opportunità per l’impresa di assicurazione gestionaria di blindare la fase liquidativa imponendo contrattualmente al proprio assicurato tutta una serie di clausole che limitano la libertà dello stesso di riparare la propria autovettura dove meglio crede o di disporre del proprio credito nei confronti della compagnia, limitazioni che, laddove la compagnia tenuta a risarcire il danno fosse quella di controparte, con la quale ovviamente il danneggiato non può avere alcun rapporto di natura contrattuale, non potrebbero mai essere previste.Per molti, dunque, è venuto il momento di ripensare il meccanismo alle radici. Non è un caso che le stesse associazioni dei consumatori, oggi unite nella critica, parlino di revisione profonda e di ritorno al sistema chi rompe paga, fondato sulla responsabilità civile pura e sulla relazione diretta tra danneggiato e compagnia del responsabile.La rottura avvenuta al Mimit potrebbe segnare un punto di svolta. Il fronte dei consumatori ha preso una posizione netta, rifiutando non solo l’aumento dei forfait, ma l’intero impianto su cui questi si basano. Potrebbe essere l’occasione per ripensare radicalmente questo sistema, per magari iniziare a pensare di archiviarlo definitivamente, tornando a un modello più naturale e trasparente in cui il danneggiato dialoga con la compagnia del responsabile. Sarebbe un ritorno alla chiarezza: meno costi, meno ritardi, meno distorsioni e liquidazioni più eque. Un sistema finalmente costruito intorno alla vittima del sinistro e non intorno ai bilanci delle imprese.

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    Auto

    Incentivi auto 2025: si parte a ottobre per ISEE fino a 40 mila euro. Ecco il portale

    Paolo Ballanti
    29/09/25

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    Contributi nuove imprese under 35: si può fare domanda per i 500 euro mensili. Le istruzioni

    Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35.La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce del Decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti INPS forniti con Circolare numero 148 del 28 novembre 2025 e Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Misura e decorrenza dell’incentivo

    Natura delle somme percepite

    Come si ottiene l’incentivo

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Stato di disoccupazioneAi sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.Attività svolteI settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

    Allegati

    Allegato 1 – Circolare Inps 148/2025

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    Misura e decorrenza dell’incentivo

    L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.

    Come si ottiene l’incentivo

    I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:

    Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;

    appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);

    dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente, aggiornati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda è inviata all’Istituto collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Utilizza lo strumento” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).A seguire, una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la voce “Incentivo Decreto Coesione”.Per coloro che non sono in possesso di un’identità digitale (utenza SPID, CIE o CNS) l’istanza può essere trasmessa, in alternativa:

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato;

    chiamando il Contact center INPS, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    L’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo impone la trasmissione della domanda telematica, a pena di decadenza, entro:

    30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale;

    in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.

    Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.

    Foto istock/DisobeyArt […]

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    Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35.La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce del Decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti INPS forniti con Circolare numero 148 del 28 novembre 2025 e Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Normativa sugli aiuti di Stato

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Stato di disoccupazioneAi sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.Attività svolteI settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

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    L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.

    Come si ottiene l’incentivo

    I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:

    Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;

    appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);

    dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente, aggiornati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

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    in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.

    Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.

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    Normativa sugli aiuti di Stato

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Stato di disoccupazioneAi sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.Attività svolteI settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

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    Misura e decorrenza dell’incentivo

    L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.

    Come si ottiene l’incentivo

    I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:

    Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;

    appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);

    dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente, aggiornati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda è inviata all’Istituto collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Utilizza lo strumento” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).A seguire, una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la voce “Incentivo Decreto Coesione”.Per coloro che non sono in possesso di un’identità digitale (utenza SPID, CIE o CNS) l’istanza può essere trasmessa, in alternativa:

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato;

    chiamando il Contact center INPS, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    L’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo impone la trasmissione della domanda telematica, a pena di decadenza, entro:

    30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale;

    in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.

    Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.

    Foto istock/DisobeyArt […]

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    Contributi nuove imprese under 35: si può fare domanda per i 500 euro mensili. Le istruzioni

    Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 numero 60 (DL Coesione) a beneficio delle nuove imprese avviate da under 35.La misura, disciplinata dall’articolo 21, comma 3, si concretizza in un contributo economico di 500 euro mensili corrisposti dall’INPS per un massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.Possono accedere all’incentivo i soli soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce del Decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025 e dei chiarimenti INPS forniti con Circolare numero 148 del 28 novembre 2025 e Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025.Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Misura e decorrenza dell’incentivo

    Natura delle somme percepite

    Come si ottiene l’incentivo

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Chi può chiedere l’incentivo imprese under 35

    Possono ottenere l’incentivo economico i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori indicati al paragrafo 3 della Circolare INPS numero 148/2025, e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

    età anagrafica inferiore a 35 anni;

    stato di disoccupazione.

    Stato di disoccupazioneAi sensi del Decreto Legislativo numero 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.Sono altresì considerati disoccupati i soggetti con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.Attività svolteI settori ammessi all’incentivo (indicati nel citato paragrafo 3 della circolare INPS) sono identificati nel decreto attuativo assumendo a riferimento i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.Si ricorda, tuttavia, che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che, in quanto tale, differisce dai codici precedentemente in uso.Pertanto, afferma INPS, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal D.M. attuativo per l’ammissione al beneficio, in allegato alla Circolare del 28 novembre è presente l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

    Allegati

    Allegato 1 – Circolare Inps 148/2025

    156 KB

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    Misura e decorrenza dell’incentivo

    L’incentivo è costituito da un contributo economico di 500,00 euro mensili corrisposto dall’INPS per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.La somma spetta a decorrere dal mese successivo quello di presentazione della domanda all’Istituto ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.L’erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata.Esclusivamente in fase di prima applicazione dell’incentivo, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della Circolare numero 148/2025, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025 (data di pubblicazione del decreto attuativo) sempre che l’istanza sia presentata all’INPS nei termini previsti.

    Natura delle somme percepite

    Il contributo INPS non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali, ai sensi del TUIR.Al pari delle altre prestazioni che non concorrono al calcolo dell’IRPEF, l’Istituto ne indica il relativo importo nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice identificativo.

    Come si ottiene l’incentivo

    I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, un’istanza contenente le seguenti informazioni:

    Dati identificati dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, quella di invio all’Ufficio del regime delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese;

    appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo (paragrafo 3 della Circolare numero 148/2025);

    dati anagrafici e stato occupazionale del soggetto richiedente, aggiornati alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

    La domanda è inviata all’Istituto collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche – Utilizza lo strumento” (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).A seguire, una volta effettuato l’accesso, l’utente seleziona la voce “Incentivo Decreto Coesione”.Per coloro che non sono in possesso di un’identità digitale (utenza SPID, CIE o CNS) l’istanza può essere trasmessa, in alternativa:

    avvalendosi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato;

    chiamando il Contact center INPS, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento).

    Entro quando presentare le domande all’INPS

    L’articolo 6, comma 5 del decreto attuativo impone la trasmissione della domanda telematica, a pena di decadenza, entro:

    30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale;

    in alternativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo al punto precedente.

    Ai fini della decorrenza del termine si assume a riferimento la data “di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto – legge n. 7/2007” (Circolare INPS).In fase di prima applicazione della norma INPS precisa che “nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.Al contrario, per le attività imprenditoriali avviate in data successiva alla pubblicazione della circolare, il termine di “30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata”.Come ulteriormente precisato dall’INPS con Messaggio numero 3633 del 1° dicembre 2025 nell’ipotesi di avvio dell’attività imprenditoriale “antecedente” alla data “del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data”.

    Normativa sugli aiuti di Stato

    Il contributo in parola, a norma dell’articolo 21, comma 3 del Decreto Coesione, costituisce “aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea”, chiarisce la Circolare numero 148/2025.

    Foto istock/DisobeyArt […]

    Leggi di più… from Contributi nuove imprese under 35: si può fare domanda per i 500 euro mensili. Le istruzioni