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    Bonus assunzioni under 35: domanda e utilizzo estesi al 31 dicembre 2026. Le novità

    Nell’ottica di promuovere l’occupazione giovanile stabile il Decreto Legge 7 maggio 2024, numero 60 (ribattezzato DL Coesione) riconosce all’articolo 22 un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato giovani di età fino a 34 anni.L’articolo 22 opera con riguardo agli eventi incentivati che si verificano dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Fanno eccezione i lavoratori assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica per i quali l’esonero agisce se l’evento si colloca dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.Come anticipato dalla nostra testata, la bozza del Milleproroghe 2026 licenziata dal Consiglio dei ministri dello scorso 11 dicembre prevede l’estensione del bonus con riguardo agli eventi incentivati che si verificano fino al 31 dicembre 2026.Tuttavia, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Milleproroghe per la successiva entrata in vigore, resta fermo il termine del 31 dicembre 2025.Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Datori di lavoro beneficiari

    Rapporti di lavoro incentivati

    Esonero maggiorato

    Requisiti del lavoratore

    Esonero per ventiquattro mesi

    Come accedere allo sgravio?

    Datori di lavoro beneficiari

    L’esonero contributivo under 35 spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.Sono pertanto escluse le realtà della Pubblica amministrazione.

    Rapporti di lavoro incentivati

    Lo sgravio (articolo 22, comma 1) si traduce nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi datoriali, nel limite massimo di 500,00 euro mensili, per:

    le assunzioni a tempo indeterminato;

    le trasformazioni a tempo indeterminato;

    effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

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    Esonero maggiorato

    Il comma 3 dell’articolo 22 riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei contributi datoriali nel limite massimo maggiorato di 650,00 euro mensili, a beneficio dei datori di lavoro privati che assumono in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (dal 20 novembre 2025 sono ricomprese Marche e Umbria).La misura è riservata a:

    assunzioni a tempo indeterminato;

    trasformazioni a tempo indeterminato;

    effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) al 31 dicembre 2025.

    Requisiti del lavoratore

    Lo sgravio è riservato agli eventi incentivati che interessano soggetti che, alla data dell’evento stesso (assunzione / trasformazione), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.Le assunzioni / trasformazioni devono riguardare lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

    Esonero per ventiquattro mesi

    L’esonero, nelle misure sopra descritte, spetta, a decorrere dall’evento incentivato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Milleproroghe 2026 la normativa vigente riconosce l’esonero per gli eventi che si verificano entro il 31 dicembre 2025.Questo significa che la trasformazione a tempo indeterminato del dipendente effettuata il 31 dicembre 2025 conferisce all’azienda il diritto all’esonero per un periodo massimo di ventiquattro mesi.In tal caso l’esonero opera dal 31 dicembre 2025 al 30 dicembre 2027.

    Come accedere allo sgravio?

    Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere apposita domanda telematica all’INPS di ammissione all’agevolazione avvalendosi del modulo di istanza online disponibile su “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” selezionando la voce “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani”.Esonero con domanda retroattivaCon specifico riferimento all’esonero di cui al comma 1 (sgravio pari al 100% dei contributi datoriali con limite massimo di 500,00 euro mensili) INPS precisa (Circolare numero 90 del 12 maggio 2025) che la domanda di riconoscimento “può essere inoltrata sia per le assunzioni / trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati”.Domanda di esonero prima dell’assunzione / trasformazioneAl contrario di quanto appena descritto, la domanda di riconoscimento dell’esonero di cui al comma 3 (datori di lavoro con sedi nella ZES unica) che, per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può “essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso”.Pertanto, la domanda all’INPS deve essere “presentata prima di assumere” e le “assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio”.

    In queste situazioni l’Istituto:

    Calcola l’ammontare del beneficio spettante;

    Accantona preventivamente le risorse;

    Invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, nonché una notifica nell’area “MyINPS” con cui invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni.

    Nel suddetto periodo temporale INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav / Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e “accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione” (Circolare INPS numero 90/2025).L’Istituto precisa che il termine di dieci giorni per l’invio delle comunicazioni obbligatorie è perentorio. La sua inosservanza “determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza”.

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    Lo sgravio (articolo 22, comma 1) si traduce nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi datoriali, nel limite massimo di 500,00 euro mensili, per:

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    assunzioni a tempo indeterminato;

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    assunzioni a tempo indeterminato;

    trasformazioni a tempo indeterminato;

    effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) al 31 dicembre 2025.

    Requisiti del lavoratore

    Lo sgravio è riservato agli eventi incentivati che interessano soggetti che, alla data dell’evento stesso (assunzione / trasformazione), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa.Le assunzioni / trasformazioni devono riguardare lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

    Esonero per ventiquattro mesi

    L’esonero, nelle misure sopra descritte, spetta, a decorrere dall’evento incentivato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Milleproroghe 2026 la normativa vigente riconosce l’esonero per gli eventi che si verificano entro il 31 dicembre 2025.Questo significa che la trasformazione a tempo indeterminato del dipendente effettuata il 31 dicembre 2025 conferisce all’azienda il diritto all’esonero per un periodo massimo di ventiquattro mesi.In tal caso l’esonero opera dal 31 dicembre 2025 al 30 dicembre 2027.

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    Leggi di più… from Bonus assunzioni under 35: domanda e utilizzo estesi al 31 dicembre 2026. Le novità

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    Parità di genere, esonero contributi: domande al via. L’iter da seguire

    C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per trasmettere all’INPS la domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che conseguono la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025.

    Ai fini dell’accesso allo sgravio, in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite massimo di 50 mila euro annui, è necessario il rilascio di una certificazione conforme ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI / PdR 125:2022 da parte di un Organismo di valutazione della conformità accreditato in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) numero 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.I dettagli relativi alle modalità di invio delle domande di esonero sono stati forniti con Messaggio INPS numero 3804 del 16 dicembre 2025 (scaricalo nel box Allegati qui in basso).Analizziamo la novità in dettaglio.

    Allegati

    Messaggio numero 3804/2025

    140 KB

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    Indice

    Come ed entro quando inviare la domanda di esonero?

    Quali dati indicare nella domanda?

    La retribuzione media mensile globale

    L’iter Inps

    Domande accolte e codice autorizzazione

    A quanto ammonta lo sgravio?

    I fondi disponibili

    Aziende che già beneficiano dell’esonero

    Certificazioni rilasciate dal 1° gennaio 2026

    Come ed entro quando inviare la domanda di esonero?

    I datori di lavoro che conseguono la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025 possono trasmettere domanda di esonero all’INPS fino al 30 aprile 2026.La domanda è trasmessa collegandosi alla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce “SGRAVIOPAR_GEN” l’annualità 2025.

    Quali dati indicare nella domanda?

    Nella domanda telematica da trasmettere all’INPS devono essere inserite le seguenti informazioni:

    Dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);

    Retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;

    L’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;

    La forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;

    La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, di essere in possesso della Certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI / PdR 125:2022;

    La data di emissione della certificazione e il periodo di validità della stessa.

    In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione è necessario indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

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    La retribuzione media mensile globale

    Con specifico riferimento alla modalità di corretta compilazione del campo relativo alla retribuzione media mensile globale, come già ha avuto modo di precisare l’Istituto con i messaggi numero 2844 del 13 agosto 2024 e numero 4479 del 30 dicembre 2024, trattasi di “un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata”.Al riguardo l’Istituto precisa che la retribuzione in parola dev’essere “intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione”.Il dato si riferisce dunque al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.Pertanto, prosegue INPS, la stessa si “riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro”.Ad esempio, nelle ipotesi in cui l’azienda abbia una base occupazionale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda telematica corrisponde a 100.000 euro (quindi pari a 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.  

    L’iter Inps

    Una volta inviata la domanda, la stessa resterà nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza della finestra temporale per la trasmissione delle istanze (30 aprile 2026).Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al modulo di istanza online, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.Per accertarsi che tutti i datori di lavoro beneficiari siano in possesso dei requisiti per la legittima fruizione del bonus, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’Istituto i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato in possesso della Certificazione di parità di genere.Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra indicati, la domanda non potrà trovare accoglimento.

    Domande accolte e codice autorizzazione

    Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante (1% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 50 mila euro annui) saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.Alle medesime realtà sarà altresì assegnato il codice autorizzazione (CA) “4R” avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.Una volta accordato, l’esonero potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

    A quanto ammonta lo sgravio?

    I datori di lavoro ammessi allo sgravio otterranno un esonero dal versamento dei contributi in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dallo stesso indicati nella domanda telematica, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.Al riguardo INPS precisa che l’ammontare massimo di 50 mila euro annui deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo per codice fiscale.

    I fondi disponibili

    L’esonero sarà concesso nel rispetto delle risorse pubbliche a copertura dello sgravio, pari a 50 milioni di euro annui.Nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le domande saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

    Aziende che già beneficiano dell’esonero

    I datori di lavoro che hanno presentato domanda di esonero nel corso delle precedenti campagne di acquisizione delle richieste non devono “ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa” (Messaggio INPS).

    Certificazioni rilasciate dal 1° gennaio 2026

    Per accedere all’esonero con riguardo alle certificazioni rilasciate in data successiva il 31 dicembre 2025 INPS si preoccuperà di fornire ulteriori indicazioni con apposito messaggio.

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