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    Stipendi 2026, in vigore la detassazione degli aumenti. Esempi e simulazioni

    In nome dell’obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario la Manovra 2026 (di cui alla Legge 30 dicembre 2025, numero 199) riconosce un meccanismo di detassazione sugli incrementi degli stipendi conseguenti ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026.Analizziamo la novità in dettaglio.

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    Indice

    Cosa prevede la Manovra 2026

    Qual è il vantaggio economico per il dipendente?

    Contributi previdenziali e assistenziali dovuti per intero

    I soggetti esclusi

    La simulazione della detassazione in busta paga

    Il netto senza detassazione

    Cosa prevede la Manovra 2026

    L’articolo 1, comma 7, Legge numero 199/2025 riserva agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva di:

    IRPEF;

    Addizionale regionale;

    Addizionale comunale;

    pari al 5%. La misura opera salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente e a patto che quest’ultimo abbia un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro.

    Si precisa che il testo della Legge di Bilancio 2026 modifica le aliquote Irpef, con una riduzione del secondo scaglione IRPEF dal 35 al 33 per cento.

    Qual è il vantaggio economico per il dipendente?

    L’applicazione di un’imposta sostitutiva al 5 per cento comporta una minore trattenuta in busta paga a carico del dipendente, a differenza di quanto si verifica assoggettando le somme stesse agli scaglioni IRPEF ordinari al 23, 33 e 43 per cento.A tutto questo si aggiunge la riduzione delle addizionali regionali e comunali, posto che nel loro conteggio non entrano in gioco gli importi soggetti a tassazione sostitutiva.Dal combinato disposto riduzione IRPEF e addizionali regionali e comunali si ha in busta paga una diminuzione delle trattenute per il lavoratore e un conseguente incremento del netto mensile.

    Allegato

    Legge di bilancio 2026

    Contributi previdenziali e assistenziali dovuti per intero

    Il disposto dell’articolo 1, comma 7 non si estende ai contributi previdenziali e assistenziali che, pertanto, restano dovuti in misura intera per quanto riguarda:

    Quota a carico del datore di lavoro;

    Quota in capo al dipendente e trattenuta in busta paga dall’azienda stessa.

    I soggetti esclusi

    La detassazione non spetta a:

    Lavoratori dipendenti del settore pubblico (a prescindere dal reddito totalizzato nel 2025);

    Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, superiore a 33 mila euro.

    L’imposta sostitutiva non opera altresì con riguardo ai dipendenti che ricevono incrementi retributivi conseguenti a rinnovi contrattuali sottoscritti in data antecedente il 1° gennaio 2024.

    La simulazione della detassazione in busta paga

    Per meglio comprendere l’impatto economico della detassazione e in attesa delle istruzioni dell’Agenzia Entrate consideriamo l’esempio del dipendente Mario, il quale in busta paga di febbraio 2026 riceve una retribuzione lorda composta da:

    1.500,00 euro di paga base;

    25,00 euro di scatti di anzianità;

    30,00 euro di aumento retributivo conseguente al rinnovo del CCNL applicato in azienda, sottoscritto in data 11 novembre 2025;

    per un totale di 1.555,00 euro.

    Dal momento che Mario ha totalizzato nell’annualità precedente (2025) un reddito di 25 mila euro ha diritto alla detassazione in parola.Come anticipato, la retribuzione lorda (compreso l’aumento retributivo) è soggetta alla trattenuta in busta paga a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.Considerando un’aliquota INPS del 9,76% i contributi vengono calcolati separando paga base e scatti di anzianità dall’aumento retributivo:

    (1.500,00 + 25,00) * 9,76% = 148,84 euro;

    30,00 * 9,76% = 2,93 euro.

    A questo punto si calcola l’IRPEF su paga base e scatti di anzianità:

    Si assume l’importo lordo di 1.525,00 meno i contributi (essendo deducibili) e si ottiene una retribuzione imponibile ai fini fiscali di 1.525,00 – 148,84 = 1.376,16 euro;

    Si applica l’aliquota del 23% su 1.376,16 euro ottenendo così un’imposta lorda di 316,52 euro.

    Per brevità consideriamo l’assenza di detrazioni e passiamo al calcolo dell’imposta sostitutiva:

    Si considera l’importo lordo dell’aumento retributivo meno i contributi (deducibili) ottenendo in questo modo una retribuzione imponibile ai fini fiscali di 30,00 – 2,93 = 27,07 euro;

    Si applica l’aliquota del 5% su 27,07 euro grazie alla quale si fissa la ritenuta fiscale agevolata a 27,07 * 5% = 1,35 euro.

    Il netto spettante a Mario è il risultato di:

    Retribuzione lorda 1.555,00 euro – contributi INPS a carico del dipendente pari a complessivi 151,77 euro – IRPEF ordinaria 316,52 euro – imposta sostitutiva 1,35 euro = 1.085,36 euro.

    Il netto senza detassazione

    Riprendendo l’esempio precedente, senza la detassazione il netto di Mario è inferiore dal momento che sull’intera retribuzione lorda (dedotti i contributi INPS) si applica l’IRPEF al 23 per cento.In tal caso il netto si attesta a:

    Retribuzione lorda 1.555,00 euro;

    Contributi INPS 151,77 euro (in detrazione);

    IRPEF pari a (1.555,00 – 151,77) * 23% = 322,74 (in detrazione);

    euro 1.080,49.

    Rispetto al netto risultante per effetto della detassazione, si evidenzia una diminuzione di 1.085,36 (netto con detassazione) – 1.080,49 euro (netto senza detassazione) = 4,87 euro netti mensili.

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    Foto copertina: istock/Alihan Usullu […]

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    Benefici e agevolazioni sul lavoro: tutte le condizioni e requisiti per accedere e mantenerli

    La Legge numero 296/2006 elenca le condizioni necessarie affinché il datore di lavoro possa fruire dei benefici economici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.Di recente il comma 1175 è stato modificato ad opera del Decreto – Legge numero 19/2024 in base al quale la fruizione dei benefici, prima subordinata al solo possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi, è ora legata anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Al fine di illustrare le descritte modifiche e i risvolti operativi per le aziende è intervenuta la Circolare INPS numero 150 del 16 dicembre 2025.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Le modifiche al comma 1175

    Quali sono i benefici normativi e contributivi?

    Quali sono i requisiti richiesti dal nuovo comma 1175?

    Mitigato il recupero dei benefici normativi e contributivi

    Le indicazioni operative dell’INPS

    Le modifiche al comma 1175

    L’articolo 29, comma 1, Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56 è intervenuto sull’articolo 1, Legge 27 dicembre 2006, numero 296, comma 1175.La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.È stato altresì introdotto il comma 1175-bis il quale prevede:

    che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza;

    un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

    Quali sono i benefici normativi e contributivi?

    I requisiti descritti dal comma 1175 sono condizione necessaria per poter legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.Sul punto la Circolare INPS numero 150/2025 chiarisce che si intendono:

    benefici contributivi, gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, tali da determinare una riduzione (deroga) rispetto all’ordinario regime contributivo (si pensi, ad esempio, al Bonus giovani under 35 previsto dal Decreto Coesione);

    benefici normativi, le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma “hanno natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale” (in tale nozione rientrano le agevolazioni di carattere fiscale, nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).

    Con riguardo ai benefici normativi ne è un recente esempio il credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati.

    Quali sono i requisiti richiesti dal nuovo comma 1175?

    Il Decreto – Legge numero 19//2024, come anticipato, amplia le condizioni descritte dal comma 1175 per la legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi.La Circolare INPS numero 150/2025 coglie l’occasione per riepilogare i requisiti richiesti alle aziende.Il possesso del DURCLa prima condizione citata dal comma 1175 rimane il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).A tal proposito si rammenta che l’esito negativo della verifica del DURC determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione, il sistema restituisce un esito di irregolarità.Come precisa la circolare in parola il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i dipendenti.Rispetto degli obblighi di leggeIn merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito (Circolare numero 3/2017) che le relative violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti dall’azienda solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione socialeIl nuovo comma 1175, come modificato dal Decreto – Legge numero 19/2024, dispone che, oltre alle citate condizioni, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi è richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.In queste ultime sono comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con apposito DM.Con riguardo a tali ultime violazioni, chiarisce l’INPS, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.L’Istituto continuerà pertanto a fare riferimento all’elenco “delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2025”.

    Mitigato il recupero dei benefici normativi e contributivi

    In base al comma 1175-bis i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero se il medesimo provvede a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dagli organi di vigilanza.Il secondo periodo del comma 1175-bis dispone, per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (per loro natura o per espressa previsione normativa), che il recupero dei benefici erogati non possa eccedere il doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

    Le indicazioni operative dell’INPS

    Come poc’anzi descritto la verifica dell’inesistenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale è effettuata tramite interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.Nelle more del completamento dell’interoperabilità che consentirà il predetto colloquio “continua a trovare applicazione la previsione in base al quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro” la non commissione delle violazioni ostative al rilascio del DURC.Le implementazioni della procedura “VerbaliWeb” saranno comunicate, rende noto l’Istituto, con apposito e successivo messaggio.Le stesse implementazioni consentiranno di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia di violazioni regolarizzabili, ai fini dell’applicazione del regime mitigatorio di cui al citato comma 1175-bis.

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    La Legge numero 296/2006 elenca le condizioni necessarie affinché il datore di lavoro possa fruire dei benefici economici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.Di recente il comma 1175 è stato modificato ad opera del Decreto – Legge numero 19/2024 in base al quale la fruizione dei benefici, prima subordinata al solo possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi, è ora legata anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Al fine di illustrare le descritte modifiche e i risvolti operativi per le aziende è intervenuta la Circolare INPS numero 150 del 16 dicembre 2025.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    Mitigato il recupero dei benefici normativi e contributivi

    Le indicazioni operative dell’INPS

    Le modifiche al comma 1175

    L’articolo 29, comma 1, Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56 è intervenuto sull’articolo 1, Legge 27 dicembre 2006, numero 296, comma 1175.La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.È stato altresì introdotto il comma 1175-bis il quale prevede:

    che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza;

    un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

    Quali sono i benefici normativi e contributivi?

    I requisiti descritti dal comma 1175 sono condizione necessaria per poter legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.Sul punto la Circolare INPS numero 150/2025 chiarisce che si intendono:

    benefici contributivi, gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, tali da determinare una riduzione (deroga) rispetto all’ordinario regime contributivo (si pensi, ad esempio, al Bonus giovani under 35 previsto dal Decreto Coesione);

    benefici normativi, le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma “hanno natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale” (in tale nozione rientrano le agevolazioni di carattere fiscale, nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).

    Con riguardo ai benefici normativi ne è un recente esempio il credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati.

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    Il Decreto – Legge numero 19//2024, come anticipato, amplia le condizioni descritte dal comma 1175 per la legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi.La Circolare INPS numero 150/2025 coglie l’occasione per riepilogare i requisiti richiesti alle aziende.Il possesso del DURCLa prima condizione citata dal comma 1175 rimane il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).A tal proposito si rammenta che l’esito negativo della verifica del DURC determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione, il sistema restituisce un esito di irregolarità.Come precisa la circolare in parola il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i dipendenti.Rispetto degli obblighi di leggeIn merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito (Circolare numero 3/2017) che le relative violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti dall’azienda solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione socialeIl nuovo comma 1175, come modificato dal Decreto – Legge numero 19/2024, dispone che, oltre alle citate condizioni, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi è richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.In queste ultime sono comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con apposito DM.Con riguardo a tali ultime violazioni, chiarisce l’INPS, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.L’Istituto continuerà pertanto a fare riferimento all’elenco “delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2025”.

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    In base al comma 1175-bis i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero se il medesimo provvede a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dagli organi di vigilanza.Il secondo periodo del comma 1175-bis dispone, per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (per loro natura o per espressa previsione normativa), che il recupero dei benefici erogati non possa eccedere il doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

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    L’articolo 29, comma 1, Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56 è intervenuto sull’articolo 1, Legge 27 dicembre 2006, numero 296, comma 1175.La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.È stato altresì introdotto il comma 1175-bis il quale prevede:

    che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza;

    un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

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    I requisiti descritti dal comma 1175 sono condizione necessaria per poter legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.Sul punto la Circolare INPS numero 150/2025 chiarisce che si intendono:

    benefici contributivi, gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, tali da determinare una riduzione (deroga) rispetto all’ordinario regime contributivo (si pensi, ad esempio, al Bonus giovani under 35 previsto dal Decreto Coesione);

    benefici normativi, le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma “hanno natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale” (in tale nozione rientrano le agevolazioni di carattere fiscale, nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).

    Con riguardo ai benefici normativi ne è un recente esempio il credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati.

    Quali sono i requisiti richiesti dal nuovo comma 1175?

    Il Decreto – Legge numero 19//2024, come anticipato, amplia le condizioni descritte dal comma 1175 per la legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi.La Circolare INPS numero 150/2025 coglie l’occasione per riepilogare i requisiti richiesti alle aziende.Il possesso del DURCLa prima condizione citata dal comma 1175 rimane il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).A tal proposito si rammenta che l’esito negativo della verifica del DURC determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione, il sistema restituisce un esito di irregolarità.Come precisa la circolare in parola il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i dipendenti.Rispetto degli obblighi di leggeIn merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito (Circolare numero 3/2017) che le relative violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti dall’azienda solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione socialeIl nuovo comma 1175, come modificato dal Decreto – Legge numero 19/2024, dispone che, oltre alle citate condizioni, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi è richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.In queste ultime sono comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con apposito DM.Con riguardo a tali ultime violazioni, chiarisce l’INPS, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.L’Istituto continuerà pertanto a fare riferimento all’elenco “delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2025”.

    Mitigato il recupero dei benefici normativi e contributivi

    In base al comma 1175-bis i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero se il medesimo provvede a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dagli organi di vigilanza.Il secondo periodo del comma 1175-bis dispone, per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (per loro natura o per espressa previsione normativa), che il recupero dei benefici erogati non possa eccedere il doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

    Le indicazioni operative dell’INPS

    Come poc’anzi descritto la verifica dell’inesistenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale è effettuata tramite interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.Nelle more del completamento dell’interoperabilità che consentirà il predetto colloquio “continua a trovare applicazione la previsione in base al quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro” la non commissione delle violazioni ostative al rilascio del DURC.Le implementazioni della procedura “VerbaliWeb” saranno comunicate, rende noto l’Istituto, con apposito e successivo messaggio.Le stesse implementazioni consentiranno di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia di violazioni regolarizzabili, ai fini dell’applicazione del regime mitigatorio di cui al citato comma 1175-bis.

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    Benefici e agevolazioni sul lavoro: tutte le condizioni e requisiti per accedere e mantenerli

    La Legge numero 296/2006 elenca le condizioni necessarie affinché il datore di lavoro possa fruire dei benefici economici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.Di recente il comma 1175 è stato modificato ad opera del Decreto – Legge numero 19/2024 in base al quale la fruizione dei benefici, prima subordinata al solo possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi, è ora legata anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Al fine di illustrare le descritte modifiche e i risvolti operativi per le aziende è intervenuta la Circolare INPS numero 150 del 16 dicembre 2025.Analizziamo le novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Le modifiche al comma 1175

    Quali sono i benefici normativi e contributivi?

    Quali sono i requisiti richiesti dal nuovo comma 1175?

    Mitigato il recupero dei benefici normativi e contributivi

    Le indicazioni operative dell’INPS

    Le modifiche al comma 1175

    L’articolo 29, comma 1, Decreto – Legge 2 marzo 2024, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, numero 56 è intervenuto sull’articolo 1, Legge 27 dicembre 2006, numero 296, comma 1175.La norma ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.È stato altresì introdotto il comma 1175-bis il quale prevede:

    che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza;

    un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

    Quali sono i benefici normativi e contributivi?

    I requisiti descritti dal comma 1175 sono condizione necessaria per poter legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.Sul punto la Circolare INPS numero 150/2025 chiarisce che si intendono:

    benefici contributivi, gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, tali da determinare una riduzione (deroga) rispetto all’ordinario regime contributivo (si pensi, ad esempio, al Bonus giovani under 35 previsto dal Decreto Coesione);

    benefici normativi, le agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma “hanno natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale” (in tale nozione rientrano le agevolazioni di carattere fiscale, nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).

    Con riguardo ai benefici normativi ne è un recente esempio il credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settori determinati.

    Quali sono i requisiti richiesti dal nuovo comma 1175?

    Il Decreto – Legge numero 19//2024, come anticipato, amplia le condizioni descritte dal comma 1175 per la legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi.La Circolare INPS numero 150/2025 coglie l’occasione per riepilogare i requisiti richiesti alle aziende.Il possesso del DURCLa prima condizione citata dal comma 1175 rimane il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).A tal proposito si rammenta che l’esito negativo della verifica del DURC determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione, il sistema restituisce un esito di irregolarità.Come precisa la circolare in parola il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i dipendenti.Rispetto degli obblighi di leggeIn merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito (Circolare numero 3/2017) che le relative violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti dall’azienda solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.Assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione socialeIl nuovo comma 1175, come modificato dal Decreto – Legge numero 19/2024, dispone che, oltre alle citate condizioni, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi è richiesta anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.In queste ultime sono comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con apposito DM.Con riguardo a tali ultime violazioni, chiarisce l’INPS, la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.L’Istituto continuerà pertanto a fare riferimento all’elenco “delle fattispecie riportate nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2025”.

    Mitigato il recupero dei benefici normativi e contributivi

    In base al comma 1175-bis i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero se il medesimo provvede a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dagli organi di vigilanza.Il secondo periodo del comma 1175-bis dispone, per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (per loro natura o per espressa previsione normativa), che il recupero dei benefici erogati non possa eccedere il doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

    Le indicazioni operative dell’INPS

    Come poc’anzi descritto la verifica dell’inesistenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale è effettuata tramite interrogazione del “Portale Nazionale del Sommerso”.Nelle more del completamento dell’interoperabilità che consentirà il predetto colloquio “continua a trovare applicazione la previsione in base al quale il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente Ispettorato territoriale del lavoro” la non commissione delle violazioni ostative al rilascio del DURC.Le implementazioni della procedura “VerbaliWeb” saranno comunicate, rende noto l’Istituto, con apposito e successivo messaggio.Le stesse implementazioni consentiranno di evidenziare il recupero relativo ai benefici normativi e contributivi in relazione alla tipologia di violazioni regolarizzabili, ai fini dell’applicazione del regime mitigatorio di cui al citato comma 1175-bis.

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