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    Pensioni 2026: stop a Quota 103 e Opzione Donna. Resta Ape sociale. Cosa cambia quest’anno

    La legge di bilancio per l’annualità corrente (approvata con Legge 30 dicembre 2025 numero 199) per mezzo dell’articolo 1, comma 162 estende APE sociale sino al 31 dicembre 2026 a beneficio di quanti hanno compiuto 63 anni e 5 mesi di età e si trovano nelle condizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1, Legge numero 232/2016.Lo stesso destino, tuttavia, non è stato riservato ad altre forme di accesso anticipato alla pensione quali Quota 103 e Opzione donna.Nel testo della Manovra 2026 manca infatti l’estensione temporale dei due istituti che, pertanto, restano disponibili per quanti hanno maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 (Opzione donna) e il 31 dicembre 2025 (Quota 103).Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    A chi spetta ancora Quota 103

    Manca all’appello anche Opzione donna

    Estesa APE sociale

    A chi spetta ancora Quota 103

    In via sperimentale per le annualità 2023, 2024 e 2025 i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti alle Gestioni INPS (compresa la Gestione Separata) possono conseguire un trattamento di pensione anticipata flessibile (cosiddetta Quota 103) al raggiungimento di:

    Un’età anagrafica di almeno 62 anni;

    Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

    Una precisazione che assume particolare rilevanza alla luce della mancata proroga di Quota 103 ad opera della Manovra 2026 è quella per cui il diritto alla pensione anticipata, se conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente.

    Calcolo di Quota 103Con riguardo, peraltro, ai soggetti che maturano i requisiti nel 2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata è:

    Determinato secondo le regole del calcolo contributivo;

    Riconosciuto per un valore lordo massimo mensile non superiore a quattro volte il trattamento minimo (pari, per il 2025, ad euro 2.413,60) per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per il pensionamento di vecchiaia.

    L’incumulabilitàLa somma percepita a titolo di pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.Fanno eccezione i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinque mila euro lordi annui.Le finestrePer i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025 Quota 103 decorre trascorsi i seguenti termini (finestre):

    Sette mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi (la decorrenza non può pertanto essere anteriore al 1° settembre 2025, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una

    Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero al 2 agosto 2025, se la liquidazione è a carico della Gestione esclusiva dell’AGO);

    Nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.

    In quest’ultima ipotesi la decorrenza non può essere anteriore:

    Al 2 ottobre 2025 se il trattamento è liquidato dalla Gestione esclusiva dell’AGO;

    Al 1° novembre 2025 se la liquidazione compete ad una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

    Manca all’appello anche Opzione donna

    La Manovra 2026 al pari di Quota 103 non ha esteso la possibilità di accedere ad Opzione donna che, pertanto, resta riservata alle lavoratrici che optano per il calcolo contributivo e maturano entro il 31 dicembre 2024:

    Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

    Un’età anagrafica almeno pari a 61 anni (60 anni con un figlio, 59 anni con due o più figli).

    L’opzione per il trattamento pensionistico anticipato è riservata a coloro che, all’atto della presentazione della domanda, si trovano in una delle seguenti condizioni:

    Assistere da almeno sei mesi continuativi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, se i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto i 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

    Avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti) superiore o uguale al 74 per cento;

    Essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per la gestione della crisi aziendale (in tal caso l’età richiesta è sempre 59 anni, a prescindere dal numero dei figli).

    Le finestrePer l’accesso ad Opzione donna opera un regime di finestre simile a quello di Quota 103.Non a caso tra la maturazione dei requisiti e l’effettiva decorrenza della prestazione devono trascorrere almeno:

    Dodici mesi per le lavoratrici dipendenti;

    Diciotto mesi per le lavoratrici autonome.

    Calcolo contributivoLa pensione anticipata Opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

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    Pensioni 2026: stop a Quota 103 e Opzione Donna. Resta Ape sociale. Cosa cambia quest’anno

    La legge di bilancio per l’annualità corrente (approvata con Legge 30 dicembre 2025 numero 199) per mezzo dell’articolo 1, comma 162 estende APE sociale sino al 31 dicembre 2026 a beneficio di quanti hanno compiuto 63 anni e 5 mesi di età e si trovano nelle condizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1, Legge numero 232/2016.Lo stesso destino, tuttavia, non è stato riservato ad altre forme di accesso anticipato alla pensione quali Quota 103 e Opzione donna.Nel testo della Manovra 2026 manca infatti l’estensione temporale dei due istituti che, pertanto, restano disponibili per quanti hanno maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 (Opzione donna) e il 31 dicembre 2025 (Quota 103).Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    A chi spetta ancora Quota 103

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    A chi spetta ancora Quota 103

    In via sperimentale per le annualità 2023, 2024 e 2025 i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti alle Gestioni INPS (compresa la Gestione Separata) possono conseguire un trattamento di pensione anticipata flessibile (cosiddetta Quota 103) al raggiungimento di:

    Un’età anagrafica di almeno 62 anni;

    Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

    Una precisazione che assume particolare rilevanza alla luce della mancata proroga di Quota 103 ad opera della Manovra 2026 è quella per cui il diritto alla pensione anticipata, se conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente.

    Calcolo di Quota 103Con riguardo, peraltro, ai soggetti che maturano i requisiti nel 2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata è:

    Determinato secondo le regole del calcolo contributivo;

    Riconosciuto per un valore lordo massimo mensile non superiore a quattro volte il trattamento minimo (pari, per il 2025, ad euro 2.413,60) per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per il pensionamento di vecchiaia.

    L’incumulabilitàLa somma percepita a titolo di pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.Fanno eccezione i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinque mila euro lordi annui.Le finestrePer i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025 Quota 103 decorre trascorsi i seguenti termini (finestre):

    Sette mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi (la decorrenza non può pertanto essere anteriore al 1° settembre 2025, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una

    Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero al 2 agosto 2025, se la liquidazione è a carico della Gestione esclusiva dell’AGO);

    Nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.

    In quest’ultima ipotesi la decorrenza non può essere anteriore:

    Al 2 ottobre 2025 se il trattamento è liquidato dalla Gestione esclusiva dell’AGO;

    Al 1° novembre 2025 se la liquidazione compete ad una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

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    La Manovra 2026 al pari di Quota 103 non ha esteso la possibilità di accedere ad Opzione donna che, pertanto, resta riservata alle lavoratrici che optano per il calcolo contributivo e maturano entro il 31 dicembre 2024:

    Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

    Un’età anagrafica almeno pari a 61 anni (60 anni con un figlio, 59 anni con due o più figli).

    L’opzione per il trattamento pensionistico anticipato è riservata a coloro che, all’atto della presentazione della domanda, si trovano in una delle seguenti condizioni:

    Assistere da almeno sei mesi continuativi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, se i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto i 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

    Avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti) superiore o uguale al 74 per cento;

    Essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per la gestione della crisi aziendale (in tal caso l’età richiesta è sempre 59 anni, a prescindere dal numero dei figli).

    Le finestrePer l’accesso ad Opzione donna opera un regime di finestre simile a quello di Quota 103.Non a caso tra la maturazione dei requisiti e l’effettiva decorrenza della prestazione devono trascorrere almeno:

    Dodici mesi per le lavoratrici dipendenti;

    Diciotto mesi per le lavoratrici autonome.

    Calcolo contributivoLa pensione anticipata Opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

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    La legge di bilancio per l’annualità corrente (approvata con Legge 30 dicembre 2025 numero 199) per mezzo dell’articolo 1, comma 162 estende APE sociale sino al 31 dicembre 2026 a beneficio di quanti hanno compiuto 63 anni e 5 mesi di età e si trovano nelle condizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1, Legge numero 232/2016.Lo stesso destino, tuttavia, non è stato riservato ad altre forme di accesso anticipato alla pensione quali Quota 103 e Opzione donna.Nel testo della Manovra 2026 manca infatti l’estensione temporale dei due istituti che, pertanto, restano disponibili per quanti hanno maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 (Opzione donna) e il 31 dicembre 2025 (Quota 103).Analizziamo la questione in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    A chi spetta ancora Quota 103

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    A chi spetta ancora Quota 103

    In via sperimentale per le annualità 2023, 2024 e 2025 i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti alle Gestioni INPS (compresa la Gestione Separata) possono conseguire un trattamento di pensione anticipata flessibile (cosiddetta Quota 103) al raggiungimento di:

    Un’età anagrafica di almeno 62 anni;

    Un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

    Una precisazione che assume particolare rilevanza alla luce della mancata proroga di Quota 103 ad opera della Manovra 2026 è quella per cui il diritto alla pensione anticipata, se conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente.

    Calcolo di Quota 103Con riguardo, peraltro, ai soggetti che maturano i requisiti nel 2024 e 2025 il trattamento di pensione anticipata è:

    Determinato secondo le regole del calcolo contributivo;

    Riconosciuto per un valore lordo massimo mensile non superiore a quattro volte il trattamento minimo (pari, per il 2025, ad euro 2.413,60) per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per il pensionamento di vecchiaia.

    L’incumulabilitàLa somma percepita a titolo di pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.Fanno eccezione i redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinque mila euro lordi annui.Le finestrePer i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nell’anno 2025 Quota 103 decorre trascorsi i seguenti termini (finestre):

    Sette mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi (la decorrenza non può pertanto essere anteriore al 1° settembre 2025, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una

    Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero al 2 agosto 2025, se la liquidazione è a carico della Gestione esclusiva dell’AGO);

    Nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche amministrazioni.

    In quest’ultima ipotesi la decorrenza non può essere anteriore:

    Al 2 ottobre 2025 se il trattamento è liquidato dalla Gestione esclusiva dell’AGO;

    Al 1° novembre 2025 se la liquidazione compete ad una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

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    La Manovra 2026 al pari di Quota 103 non ha esteso la possibilità di accedere ad Opzione donna che, pertanto, resta riservata alle lavoratrici che optano per il calcolo contributivo e maturano entro il 31 dicembre 2024:

    Un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

    Un’età anagrafica almeno pari a 61 anni (60 anni con un figlio, 59 anni con due o più figli).

    L’opzione per il trattamento pensionistico anticipato è riservata a coloro che, all’atto della presentazione della domanda, si trovano in una delle seguenti condizioni:

    Assistere da almeno sei mesi continuativi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ovvero un parente o affine di secondo grado convivente, se i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto i 70 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

    Avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti) superiore o uguale al 74 per cento;

    Essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per la gestione della crisi aziendale (in tal caso l’età richiesta è sempre 59 anni, a prescindere dal numero dei figli).

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    Taglio IRPEF 2026: cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote e simulazioni

    Reddito imponibile annuo ai fini fiscali Aliquota da applicare allo scaglione di reddito annuo Imposta lorda progressiva Fino a 28 mila euro 23% 6.440,00 euro Oltre 28 mila e fino a 50 mila euro 35% 6.440,00 + 7.700,00 = 14.140,00 euro Oltre 50 mila euro 43% 14.140,00 euro + il 43% sulla porzione di reddito […]

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    Polizza infortuni del conducente: verso una stangata fiscale per milioni di automobilisti

    Quando si parla di assicurazione auto, gli italiani sanno bene che, oltre alla copertura obbligatoria per la responsabilità civile, l’offerta delle compagnie prevede una serie di coperture facoltative, le cosiddette garanzie accessorie.Tra queste, una delle più rilevanti è senza dubbio la polizza infortuni del conducente, che interviene proprio nei casi in cui la RC auto, con riferimento alle lesioni fisiche, non garantisce una tutela piena all’assicurato.Il risarcimento nell’ambito della responsabilità civile, infatti, è riconosciuto solo in assenza di colpa del conducente nella causazione del sinistro. In presenza di concorso di colpa, il ristoro viene ridotto proporzionalmente, mentre in caso di colpa esclusiva non è dovuto alcun risarcimento.La garanzia infortuni del conducente colma proprio questa lacuna, assicurando un indennizzo per i danni subiti da chi era alla guida del veicolo, coprendo eventi quali l’invalidità permanente, l’inabilità temporanea e le spese mediche conseguenti all’incidente. Si tratta dunque di una tutela particolarmente significativa nelle ipotesi di colpa parziale o totale, tanto che viene ormai proposta sistematicamente dagli assicuratori.Secondo i dati IVASS, circa il 37% delle polizze RC auto include questa copertura accessoria, coinvolgendo oltre 12 milioni di assicurati.

    Indice

    L’aumento dell’aliquota fiscale: dal 2,5% al 12,5%

    Il nodo della retroattività e il rischio contenzioso

    Un ulteriore peso su un sistema già costoso

    Una misura impopolare e miope

    La necessità di una riforma organica

    L’aumento dell’aliquota fiscale: dal 2,5% al 12,5%

    Questo equilibrio, tuttavia, rischia di essere profondamente alterato. È stato infatti recentemente presentato un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 che potrebbe trasformarsi in una vera e propria stangata per milioni di automobilisti.La proposta prevede un incremento drastico dell’aliquota fiscale applicata alla polizza infortuni del conducente, che passerebbe dall’attuale 2,5% al 12,5%. Alla base di questa scelta vi è un recente orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui tale copertura non sarebbe da considerarsi una polizza legata alla persona, e quindi assimilabile alle assicurazioni sulla salute, bensì al veicolo.Di conseguenza, non potrebbe beneficiare dell’aliquota agevolata, ma dovrebbe essere assoggettata alla tassazione ordinaria prevista per i prodotti assicurativi collegati alla RC auto.

    Il nodo della retroattività e il rischio contenzioso

    L’aspetto più critico della riforma riguarda però la possibile applicazione retroattiva dell’aliquota corretta, addirittura fino al 2016. In questo scenario, le compagnie assicurative si troverebbero a dover versare imposte non corrisposte per circa dieci anni, in qualità di sostituti d’imposta.Si parla di una cifra enorme, stimata in quasi un miliardo di euro, che difficilmente potrebbe essere assorbita senza ricadute sui premi futuri. È inevitabile, infatti, che un simile aggravio venga “spalmato” sui costi delle polizze, incidendo direttamente sugli automobilisti.Il problema non è soltanto economico, ma anche giuridico. Una norma fiscale retroattiva che incida su contratti già stipulati solleva seri dubbi in relazione ai principi di legalità, affidamento e certezza del diritto, e rischia di generare un contenzioso diffuso, con esiti incerti su chi debba sopportare effettivamente il costo dell’imposta.

    Un ulteriore peso su un sistema già costoso

    Il tutto si inserisce in un contesto già fortemente critico. Secondo le più recenti rilevazioni, il premio medio RC auto ha raggiunto circa 415 euro nel secondo trimestre del 2025, collocando l’Italia tra i Paesi più costosi in Europa e confermando un trend di crescita costante negli ultimi anni.In questo quadro, l’aumento della tassazione su una copertura accessoria essenziale rischia di trasformarsi in una zavorra difficilmente sostenibile, incidendo non solo sulla singola garanzia, ma sull’intera offerta assicurativa RC auto.

    Una misura impopolare e miope

    La misura appare inoltre fortemente impopolare e poco coerente con la necessità di contrastare il fenomeno della sottoassicurazione, che caratterizza da sempre il mercato italiano. Sovra tassare una polizza che tutela direttamente l’integrità fisica del conducente significa scoraggiare ulteriormente la diffusione di strumenti di protezione individuale, già poco utilizzati se non imposti per legge.Piuttosto che intervenire con un aumento dell’imposizione fiscale, il legislatore dovrebbe interrogarsi sulle cause strutturali dell’elevato costo dell’assicurazione auto nel nostro Paese, la persistente situazione di oligopolio, l’inefficienza dei meccanismi liquidativi, la frammentarietà delle procedure, a partire dal risarcimento diretto, che alimentano il contenzioso e generano sprechi rilevanti, con effetti a catena sui premi.

    La necessità di una riforma organica

    Invece di innalzare l’aliquota fiscale con effetti potenzialmente devastanti per consumatori e mercato, sarebbe auspicabile che Governo e Parlamento avviassero una riforma complessiva del sistema RC auto, orientata alla riduzione dei costi, al rafforzamento della concorrenza, alla semplificazione delle procedure e alla promozione di strumenti di tutela realmente efficaci per gli assicurati.Solo in questo modo sarà possibile conciliare sostenibilità economica, protezione dei cittadini e rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.

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