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    Cambia la Naspi anticipata nel 2026: ecco come funziona quest’anno

    La Manovra 2026 la disciplina in materia di liquidazione anticipata della Naspi anticipata, quale incentivo all’autoimprenditorialità.Modificando l’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, numero 22 (contenente la disciplina organica dell’indennità di disoccupazione) il comma 176 ha eliminato il riferimento all’erogazione anticipata in un’unica soluzione e, al suo posto, ha previsto la liquidazione in due rate.La novità ha ricevuto anche il commento dell’INPS all’interno della Circolare 15 gennaio 2026, numero 1 con cui l’Istituto ha fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’annualità corrente.Analizziamo la novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    L’erogazione anticipata della Naspi

    Quali sono le attività interessate?

    Come si ottiene l’anticipazione della Naspi?

    La restituzione dell’importo

    Liquidazione in un’unica rata

    Cosa cambia con la Manovra 2026?

    I contributi figurativi

    Natura delle somme percepite

    L’erogazione anticipata della Naspi

    L’articolo 8 del Decreto Legislativo numero 22/2015 riconosce al lavoratore con diritto alla Naspi che intende:

    Avviare un’attività di lavoro autonomo (purché non in forma di collaborazione coordinata e continuativa);

    Iniziare un’attività in forma di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

    la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato.

    Quali sono le attività interessate?

    Il percettore la Naspi può legittimamente chiedere la liquidazione anticipata per le ipotesi di:

    Attività professionale esercitata da liberi professionisti (anche se iscritti a specifiche casse), trattandosi di attività di lavoro autonomo;

    Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

    Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

    Costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e s.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;

    Costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.);

    Costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.).

    Come si ottiene l’anticipazione della Naspi?

    A pena di decadenza il lavoratore presenta apposita domanda telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).La scadenza per l’invio dell’istanza è fissata in trenta giorni da:

    Data di inizio dell’attività autonoma;

    Sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.

    La facoltà di chiedere la liquidazione anticipata è riconosciuta anche a colui che intende sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo all’indennità di disoccupazione.In queste situazioni la domanda di liquidazione dev’essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza telematica di Naspi.

    La restituzione dell’importo

    Il lavoratore che ha chiesto la liquidazione anticipata della Naspi ed instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.Non è prevista la restituzione se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale l’interessato ha sottoscritto una quota di capitale.A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 2024, numero 90 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’apposito comma del Decreto Legislativo numero 22/2015) la restituzione dell’incentivo dev’essere tuttavia limitata al solo periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa.

    Liquidazione in un’unica rata

    L’articolo 8, Decreto Legislativo numero 22/2015 in tema di incentivo all’autoimprenditorialità, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2025 riconosce la liquidazione anticipata della Naspi“in un’unica soluzione”. 

    Cosa cambia con la Manovra 2026?

    La Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026) modifica (articolo 1, comma 176) il meccanismo di liquidazione anticipata della Naspi, eliminando ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 ogni riferimento al pagamento in un’unica soluzione.Sempre il comma 176 della Legge numero 199/2025, introducendo il nuovo comma 3-bis all’articolo 8 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’erogazione anticipata in “due rate”.Nello specifico, delle due rate:

    La prima è in misura pari al 70 per cento dell’intero importo;

    La seconda è pari al restante 30 per cento;

    da corrispondere al termine della durata della Naspi e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità della pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità.

    I contributi figurativi

    Il sussidio anticipato, per espressa previsione dell’articolo 8, comma 2, non dà diritto alla contribuzione figurativa.

    Natura delle somme percepite

    Come chiarito dall’INPS (Circolare 30 settembre 2025, numero 130) le somme erogate a titolo di anticipazione Naspi non sono soggette ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro.Gli importi si considerano infatti un incentivo all’autoimprenditorialità e sono dunque pignorabili fino a concorrenza del credito.

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    Cambia la Naspi anticipata nel 2026: ecco come funziona quest’anno

    La Manovra 2026 la disciplina in materia di liquidazione anticipata della Naspi anticipata, quale incentivo all’autoimprenditorialità.Modificando l’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, numero 22 (contenente la disciplina organica dell’indennità di disoccupazione) il comma 176 ha eliminato il riferimento all’erogazione anticipata in un’unica soluzione e, al suo posto, ha previsto la liquidazione in due rate.La novità ha ricevuto anche il commento dell’INPS all’interno della Circolare 15 gennaio 2026, numero 1 con cui l’Istituto ha fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’annualità corrente.Analizziamo la novità in dettaglio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

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    L’erogazione anticipata della Naspi

    Quali sono le attività interessate?

    Come si ottiene l’anticipazione della Naspi?

    La restituzione dell’importo

    Liquidazione in un’unica rata

    Cosa cambia con la Manovra 2026?

    I contributi figurativi

    Natura delle somme percepite

    L’erogazione anticipata della Naspi

    L’articolo 8 del Decreto Legislativo numero 22/2015 riconosce al lavoratore con diritto alla Naspi che intende:

    Avviare un’attività di lavoro autonomo (purché non in forma di collaborazione coordinata e continuativa);

    Iniziare un’attività in forma di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

    la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato.

    Quali sono le attività interessate?

    Il percettore la Naspi può legittimamente chiedere la liquidazione anticipata per le ipotesi di:

    Attività professionale esercitata da liberi professionisti (anche se iscritti a specifiche casse), trattandosi di attività di lavoro autonomo;

    Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

    Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

    Costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e s.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;

    Costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.);

    Costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.).

    Come si ottiene l’anticipazione della Naspi?

    A pena di decadenza il lavoratore presenta apposita domanda telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).La scadenza per l’invio dell’istanza è fissata in trenta giorni da:

    Data di inizio dell’attività autonoma;

    Sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.

    La facoltà di chiedere la liquidazione anticipata è riconosciuta anche a colui che intende sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo all’indennità di disoccupazione.In queste situazioni la domanda di liquidazione dev’essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza telematica di Naspi.

    La restituzione dell’importo

    Il lavoratore che ha chiesto la liquidazione anticipata della Naspi ed instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.Non è prevista la restituzione se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale l’interessato ha sottoscritto una quota di capitale.A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 2024, numero 90 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’apposito comma del Decreto Legislativo numero 22/2015) la restituzione dell’incentivo dev’essere tuttavia limitata al solo periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa.

    Liquidazione in un’unica rata

    L’articolo 8, Decreto Legislativo numero 22/2015 in tema di incentivo all’autoimprenditorialità, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2025 riconosce la liquidazione anticipata della Naspi“in un’unica soluzione”. 

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    La Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026) modifica (articolo 1, comma 176) il meccanismo di liquidazione anticipata della Naspi, eliminando ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 ogni riferimento al pagamento in un’unica soluzione.Sempre il comma 176 della Legge numero 199/2025, introducendo il nuovo comma 3-bis all’articolo 8 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’erogazione anticipata in “due rate”.Nello specifico, delle due rate:

    La prima è in misura pari al 70 per cento dell’intero importo;

    La seconda è pari al restante 30 per cento;

    da corrispondere al termine della durata della Naspi e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità della pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità.

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    La restituzione dell’importo

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    Avviare un’attività di lavoro autonomo (purché non in forma di collaborazione coordinata e continuativa);

    Iniziare un’attività in forma di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

    la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato.

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    Attività professionale esercitata da liberi professionisti (anche se iscritti a specifiche casse), trattandosi di attività di lavoro autonomo;

    Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;

    Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

    Costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e s.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;

    Costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.);

    Costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.).

    Come si ottiene l’anticipazione della Naspi?

    A pena di decadenza il lavoratore presenta apposita domanda telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).La scadenza per l’invio dell’istanza è fissata in trenta giorni da:

    Data di inizio dell’attività autonoma;

    Sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.

    La facoltà di chiedere la liquidazione anticipata è riconosciuta anche a colui che intende sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo all’indennità di disoccupazione.In queste situazioni la domanda di liquidazione dev’essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza telematica di Naspi.

    La restituzione dell’importo

    Il lavoratore che ha chiesto la liquidazione anticipata della Naspi ed instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.Non è prevista la restituzione se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale l’interessato ha sottoscritto una quota di capitale.A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 2024, numero 90 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’apposito comma del Decreto Legislativo numero 22/2015) la restituzione dell’incentivo dev’essere tuttavia limitata al solo periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa.

    Liquidazione in un’unica rata

    L’articolo 8, Decreto Legislativo numero 22/2015 in tema di incentivo all’autoimprenditorialità, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2025 riconosce la liquidazione anticipata della Naspi“in un’unica soluzione”. 

    Cosa cambia con la Manovra 2026?

    La Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026) modifica (articolo 1, comma 176) il meccanismo di liquidazione anticipata della Naspi, eliminando ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 ogni riferimento al pagamento in un’unica soluzione.Sempre il comma 176 della Legge numero 199/2025, introducendo il nuovo comma 3-bis all’articolo 8 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’erogazione anticipata in “due rate”.Nello specifico, delle due rate:

    La prima è in misura pari al 70 per cento dell’intero importo;

    La seconda è pari al restante 30 per cento;

    da corrispondere al termine della durata della Naspi e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità della pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità.

    I contributi figurativi

    Il sussidio anticipato, per espressa previsione dell’articolo 8, comma 2, non dà diritto alla contribuzione figurativa.

    Natura delle somme percepite

    Come chiarito dall’INPS (Circolare 30 settembre 2025, numero 130) le somme erogate a titolo di anticipazione Naspi non sono soggette ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro.Gli importi si considerano infatti un incentivo all’autoimprenditorialità e sono dunque pignorabili fino a concorrenza del credito.

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    Bonus mamme: nuova domanda per recuperare i mesi persi entro 31 gennaio

    Il nuovo bonus mamme è un aiuto economico previsto per il 2025 e rivolto alle lavoratrici con figli: vale 40 euro al mese e viene pagato direttamente dall’INPS a chi rispetta determinati requisiti di età dei figli, tipologia di lavoro e reddito. In pratica, però, non tutte le domande presentate nei mesi scorsi hanno coperto correttamente l’intero periodo spettante: c’è chi si è accorta di aver richiesto solo alcuni mesi, o chi ha avuto una pratica bloccata ai primi controlli. Su questo punto è intervenuto l’Istituto con il Messaggio INPS 15 gennaio 2026, n. 147, spiegando che la procedura online è stata aggiornata per consentire l’invio di un’ulteriore domanda dedicata a recuperare i mesi non richiesti nella prima istanza, entro una scadenza precisa: il 31 gennaio 2026.Nei paragrafi che seguono vediamo cos’è il bonus, chi può ottenerlo, come presentare la domanda (anche tramite patronato o Contact Center) e quali sono le date da ricordare per non perdere il beneficio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Il Nuovo Bonus mamme

    I requisiti

    Domanda all’Inps

    La scadenza del 9 dicembre 2025

    Nuova scadenza 31 gennaio 2026

    Possibile integrare le domande entro il 31 gennaio

    Aggiornato l’applicativo online

    Riesame domande

    Come consultare le domande inviate

    A quanto ammonta il Bonus mamme?

    Natura delle somme percepite

    Il Nuovo Bonus mamme

    Il Decreto 30 giugno 2025 numero 95 nel posticipare al 2026 l’esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con due o più figli, inizialmente previsto a decorrere dal 2025, introduce all’articolo 6, comma 1, per la medesima annualità, un bonus pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.La somma, erogata direttamente dall’INPS, è destinata alle lavoratrici (madri con due o più figli) che svolgono un’attività di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) o autonomo.

    I requisiti

    Ai fini dell’accesso al Nuovo Bonus mamme le lavoratrici devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati:

    Essere madri con due figli, compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni ovvero madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni;

    Le lavoratrici madri devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, ovvero lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (il diritto all’erogazione del bonus sussiste per i soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione, mentre per le lavoratrici autonome per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025);

    La somma dei redditi da lavoro autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 dev’essere pari o inferiore a 40 mila euro.

    Domanda all’Inps

    Il Bonus mamme spetta previa domanda telematica trasmessa all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Nuovo Bonus mamme”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa è possibile:

    Chiamare il Contact Center Multicanale, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

    Rivolgersi agli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    La scadenza del 9 dicembre 2025

    Le istanze per il Bonus mamme, chiarisce l’Istituto, devono essere presentate entro “40 giorni dalla data di pubblicazione” della Circolare INPS numero 139/2025.Con successivo Messaggio numero 3289/2025 l’Istituto ha precisato che, considerato “che il termine per la presentazione delle domande”, fissato in quaranta giorni dalla data di pubblicazione della circolare, scade “domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo” le istanze devono essere presentate “entro il 9 dicembre 2025”.

    Nuova scadenza 31 gennaio 2026

    Per assicurare l’accesso al sussidio alle lavoratrici che maturano i requisiti in data successiva alla scadenza del 9 dicembre 2025, ma comunque entro il 31 dicembre 2025, INPS ha previsto un secondo termine per l’invio delle domande, fissato al 31 gennaio 2026.

    Possibile integrare le domande entro il 31 gennaio

    Ferme restando le indicazioni appena descritte, oggetto della Circolare numero 139/2025 e del Messaggio numero 3289/2025, nonché le scadenze del:

    9 dicembre 2025;

    31 gennaio 2026 per i casi in cui i requisiti sono maturati successivamente al 9 dicembre 2025 ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025;

    con ulteriore Messaggio numero 147 del 15 gennaio 2026 INPS ha comunicato il rilascio di un aggiornamento riguardante la piattaforma telematica per la presentazione delle domande di Bonus mamme.

    Aggiornato l’applicativo online

    Il servizio di presentazione delle domande di Bonus mamme, disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Nuovo Bonus mamme”, è stato aggiornato, rende noto l’Istituto, per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata.La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

    Riesame domande

    Sempre con Messaggio numero 147/2025 INPS comunica che, entro il prossimo 31 gennaio, saranno effettuate ulteriori lavorazioni delle domande che, presentate entro il 9 dicembre 2025, non hanno superato i primi controlli.

    Come consultare le domande inviate

    Collegandosi all’applicativo “Nuovo Bonus mamme”, una volta trasmessa l’istanza, le lavoratrici possono:

    Accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema;

    Monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza;

    Aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, se necessario.

    Con successivo messaggio sarà altresì comunicato il rilascio della funzione per “richiedere il riesame delle domande respinte o accolte parzialmente” (Messaggio numero 147/2026).

    A quanto ammonta il Bonus mamme?

    L’importo del Nuovo Bonus mamme è pari ad una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40,00 euro mensili per dodici mensilità.Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino a novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.Il bonus è erogato “nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda” o entro “il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità”.

    Natura delle somme percepite

    Il Nuovo Bonus mamme non concorre alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali e nemmeno al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

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    Bonus mamme: nuova domanda per recuperare i mesi persi entro 31 gennaio

    Il nuovo bonus mamme è un aiuto economico previsto per il 2025 e rivolto alle lavoratrici con figli: vale 40 euro al mese e viene pagato direttamente dall’INPS a chi rispetta determinati requisiti di età dei figli, tipologia di lavoro e reddito. In pratica, però, non tutte le domande presentate nei mesi scorsi hanno coperto correttamente l’intero periodo spettante: c’è chi si è accorta di aver richiesto solo alcuni mesi, o chi ha avuto una pratica bloccata ai primi controlli. Su questo punto è intervenuto l’Istituto con il Messaggio INPS 15 gennaio 2026, n. 147, spiegando che la procedura online è stata aggiornata per consentire l’invio di un’ulteriore domanda dedicata a recuperare i mesi non richiesti nella prima istanza, entro una scadenza precisa: il 31 gennaio 2026.Nei paragrafi che seguono vediamo cos’è il bonus, chi può ottenerlo, come presentare la domanda (anche tramite patronato o Contact Center) e quali sono le date da ricordare per non perdere il beneficio.Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

    Indice

    Il Nuovo Bonus mamme

    I requisiti

    Domanda all’Inps

    La scadenza del 9 dicembre 2025

    Nuova scadenza 31 gennaio 2026

    Possibile integrare le domande entro il 31 gennaio

    Aggiornato l’applicativo online

    Riesame domande

    Come consultare le domande inviate

    A quanto ammonta il Bonus mamme?

    Natura delle somme percepite

    Il Nuovo Bonus mamme

    Il Decreto 30 giugno 2025 numero 95 nel posticipare al 2026 l’esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con due o più figli, inizialmente previsto a decorrere dal 2025, introduce all’articolo 6, comma 1, per la medesima annualità, un bonus pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.La somma, erogata direttamente dall’INPS, è destinata alle lavoratrici (madri con due o più figli) che svolgono un’attività di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) o autonomo.

    I requisiti

    Ai fini dell’accesso al Nuovo Bonus mamme le lavoratrici devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati:

    Essere madri con due figli, compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni ovvero madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni;

    Le lavoratrici madri devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, ovvero lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (il diritto all’erogazione del bonus sussiste per i soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione, mentre per le lavoratrici autonome per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025);

    La somma dei redditi da lavoro autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 dev’essere pari o inferiore a 40 mila euro.

    Domanda all’Inps

    Il Bonus mamme spetta previa domanda telematica trasmessa all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Nuovo Bonus mamme”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

    In alternativa è possibile:

    Chiamare il Contact Center Multicanale, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

    Rivolgersi agli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    La scadenza del 9 dicembre 2025

    Le istanze per il Bonus mamme, chiarisce l’Istituto, devono essere presentate entro “40 giorni dalla data di pubblicazione” della Circolare INPS numero 139/2025.Con successivo Messaggio numero 3289/2025 l’Istituto ha precisato che, considerato “che il termine per la presentazione delle domande”, fissato in quaranta giorni dalla data di pubblicazione della circolare, scade “domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo” le istanze devono essere presentate “entro il 9 dicembre 2025”.

    Nuova scadenza 31 gennaio 2026

    Per assicurare l’accesso al sussidio alle lavoratrici che maturano i requisiti in data successiva alla scadenza del 9 dicembre 2025, ma comunque entro il 31 dicembre 2025, INPS ha previsto un secondo termine per l’invio delle domande, fissato al 31 gennaio 2026.

    Possibile integrare le domande entro il 31 gennaio

    Ferme restando le indicazioni appena descritte, oggetto della Circolare numero 139/2025 e del Messaggio numero 3289/2025, nonché le scadenze del:

    9 dicembre 2025;

    31 gennaio 2026 per i casi in cui i requisiti sono maturati successivamente al 9 dicembre 2025 ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025;

    con ulteriore Messaggio numero 147 del 15 gennaio 2026 INPS ha comunicato il rilascio di un aggiornamento riguardante la piattaforma telematica per la presentazione delle domande di Bonus mamme.

    Aggiornato l’applicativo online

    Il servizio di presentazione delle domande di Bonus mamme, disponibile su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Nuovo Bonus mamme”, è stato aggiornato, rende noto l’Istituto, per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata.La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

    Riesame domande

    Sempre con Messaggio numero 147/2025 INPS comunica che, entro il prossimo 31 gennaio, saranno effettuate ulteriori lavorazioni delle domande che, presentate entro il 9 dicembre 2025, non hanno superato i primi controlli.

    Come consultare le domande inviate

    Collegandosi all’applicativo “Nuovo Bonus mamme”, una volta trasmessa l’istanza, le lavoratrici possono:

    Accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema;

    Monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza;

    Aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, se necessario.

    Con successivo messaggio sarà altresì comunicato il rilascio della funzione per “richiedere il riesame delle domande respinte o accolte parzialmente” (Messaggio numero 147/2026).

    A quanto ammonta il Bonus mamme?

    L’importo del Nuovo Bonus mamme è pari ad una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40,00 euro mensili per dodici mensilità.Le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino a novembre, sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.Il bonus è erogato “nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda” o entro “il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità”.

    Natura delle somme percepite

    Il Nuovo Bonus mamme non concorre alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini fiscali e nemmeno al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

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