Le festività religiose o civili riconosciute dalla legge e dalla contrattazione collettiva danno diritto ad un particolare trattamento retributivo a favore dei lavoratori dipendenti. Di seguito approfondiremo quale debba essere la loro corretta gestione in busta paga.
Quali sono le giornate festive
Le festività sono giornate durante le quali non è prevista la prestazione di lavoro ma viene comunque maturata la corrispondente retribuzione.
Sono legalmente riconosciuti come festivi :
il 1° Gennaio: Capodanno
il 6 Gennaio: Epifania
il Lunedì di Pasqua: Giorno dell’Angelo
il 25 Aprile: Anniversario della Liberazione d’Italia
il 1° Maggio: Festa dei Lavoratori
il 2 Giugno: Festa della Repubblica
il 15 Agosto: Assunzione della Beata Vergine
il 1° Novembre: Ognissanti
l’ 8 Dicembre: Immacolata Concezione
il 25 Dicembre: Santo Natale
il 26 Dicembre: Santo Stefano
le giornate della Domenica
A questo elenco occorre aggiungere una festività che trae origine dalla contrattazione collettiva di settore, cioè il giorno del Santo Patrono riferito al Comune in cui viene svolta la prestazione lavorativa dei dipendenti.
Alla contrattazione collettiva è, infatti, demandata la facoltà di ampliare il numero di giornate da considerare festive (si pensi, ad esempio, alla domenica di Pasqua prevista solo da alcuni CCNL come festività da retribuire).
Retribuzione spettante
Per le giornate festive, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la normale retribuzione giornaliera anche se il lavoratore non effettua alcuna prestazione lavorativa.
La retribuzione da inserire in busta paga varia però se la festività cade durate la settimana oppure di domenica. In particolare:
In caso di festività infrasettimanale (da lunedì a sabato)
ai lavoratori retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività viene ricompresa nel normale stipendio mensile ( per cui, generalmente, vengono riconosciuti 26 giorni lavorativi standard di retribuzione).
ai lavoratori retribuiti in misura oraria, deve essere corrisposta la retribuzione oraria specifica moltiplicata per il numero di ore che si sarebbero dovute lavorare in quella particolare giornata.
In caso di festività cadente di domenica
La festività viene considerata come “non goduta” e viene retribuita in aggiunta alla normale retribuzione, con questi criteri:
ai lavoratori retribuiti in misura fissa (mensilizzati), spetta l’equivalente economico di un giorno in più (ad esempio, in busta paga si avranno 27 giorni retribuiti, cioè 26 del mese standard + 1 festività)
ai lavoratori retribuiti in misura oraria, spettano, nella maggior parte dei casi, 6 ore e 40 minuti in più da sommare alle ore lavorate nel mese. Questo calcolo viene effettuato considerando l’orario settimanale standard contrattualmente previsto (di solito di 40 ore) diviso per le giornate considerate come lavorative (di solito 6 giorni).
Infine, in caso di svolgimento della prestazione lavorativa durante un giorno festivo, il lavoratore ha diritto di ricevere la retribuzione relativa alla giornata di festività, a cui si somma la maggiorazione prevista dal CCNL di riferimento.
Festività soppresse
Le festività soppresse sono giornate che nel corso degli anni non sono state più riconosciute dalla legge come festività. Più nel dettaglio si tratta dei seguenti giorni:
la festa di S. Giuseppe
il Corpus Domini
l’Ascensione
la giornata dei Santi Pietro e Paolo
il 4 novembre
In sostituzione delle prime quattro giornate vengono di norma riconosciute delle corrispondenti ore di permessi aggiuntivi ai lavoratori, la cui quantificazione e modalità di godimento sono regolate dalla contrattazione collettiva di settore.
La celebrazione della giornata del 4 novembre, invece, è stata spostata alla prima domenica di novembre. Essendo, di conseguenza, una festività cadente di domenica, essa viene retribuita sempre in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.
Pubblicato in quifinanza.it