Pubblicato il

    Permessi Legge 104 a ore: come si calcolano e quando si possono frazionare

    Come funzionano i Permessi Legge 104 a ore? La Legge 5 febbraio 1992 numero 104 riconosce all’articolo 33, comma 3 al lavoratore dipendente (pubblico o privato) il diritto di assentarsi per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno.

    Le ore di assenza sono da considerarsi economicamente a carico dell’INPS e retribuite dal datore di lavoro in busta paga, il quale anticipa le somme dovute dall’Istituto.

    I permessi spettano, nel limite di tre giorni mensili, per l’assistenza a:

    Figli;

    Coniuge o parte dell’unione civile;

    Convivente di fatto;

    Parenti e affini entro il secondo grado (e, in determinate situazioni, anche con riguardo al terzo grado di parentela/affinità).

    Analizziamo la questione in dettaglio.

    Indice

    Permessi Legge 104 a ore: come funziona la frazionabilità

    Permessi Legge 104 a ore: domanda all’INPS

    Permessi Legge 104 a ore: come si calcolano le ore spettanti

    Permessi Legge 104 a ore: dipendenti full-time

    Permessi Legge 104 a ore: dipendenti con orario part-time superiore al 50% del tempo pieno

    Permessi Legge 104 a ore: dipendenti con part-time pari o inferiore al 50% del tempo pieno

    Permessi Legge 104 a ore: come funziona la frazionabilità

    Con Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 dicembre 1996, numero 161 si è ammessa la possibilità di frazionare in permessi orari i tre giorni di assenza riconosciuti dall’articolo 33, comma 3, Legge numero 104/1992.

    Come ribadito dall’INPS (Circolare numero 45 del 19 marzo 2021) il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dev’essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

    Di conseguenza, si devono applicare i criteri di calcolo di seguito descritti in tutti i mesi in cui il dipendente intende frazionare ad ore anche solo un giorno dei tre complessivamente spettanti. Il riproporzionamento coinvolgerà in questo caso tutte le ore di permesso spettanti nel mese, anche quelle che coprono intere giornate di assenza.

    Permessi Legge 104 a ore: domanda all’INPS

    Per il godimento dei permessi in forma oraria non è necessario presentare una nuova domanda all’INPS né tantomeno modificare quella già approvata dall’Istituto.

    Il dipendente deve solo informare il datore di lavoro, senza che sia tenuto a rispettare un determinato periodo di preavviso (quest’ultimo dev’essere comunque idoneo a tutelare tanto le esigenze di cura e assistenza della persona quanto la necessità dell’azienda di programmare l’attività economico-produttiva).

    Si ricorda che il datore di lavoro può chiedere una programmazione dei permessi a condizione che:

    Il dipendente sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

    Non venga compromesso il diritto del soggetto con disabilità ad un’effettiva assistenza;

    La programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.

    Permessi Legge 104 a ore: come si calcolano le ore spettanti

    Accertato il diritto alla fruizione dei permessi 104 ad ore, è importante comprendere la quantità di assenze spettanti nel mese. INPS ha descritto l’intera operazione con numerosi messaggi e circolari, distinguendo tra dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale con percentuale superiore al 50% del tempo pieno e dipendenti a tempo parziale con percentuale pari o inferiore al 50% del tempo pieno.

    Si precisa che il dato sulla percentuale dell’orario di lavoro è facilmente rinvenibile nell’apposita casella del cedolino paga (parte alta del documento).

    Leggi anche: “Permessi 104, il datore di lavoro può chiedere al dipendente di programmare le assenze?”

    Permessi Legge 104 a ore: dipendenti full-time

    Per i lavoratori con orario a tempo pieno (Messaggi INPS numero 15995/2007 e numero 16866/2007) l’algoritmo da applicare per orario determinato su base settimanale è il seguente:

    (Orario normale di lavoro settimanale / numero di giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili.

    Ad esempio, con un orario settimanale di 40 ore su cinque giorni (settimana corta): (40 / 5) × 3 = 24 ore mensili. Con orario su sei giorni (settimana lunga): (40 / 6) × 3 = 20 ore mensili.

    Ai dipendenti con orario di lavoro plurisettimanale si applica la formula: (orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili.

    Permessi Legge 104 a ore: dipendenti con orario part-time superiore al 50% del tempo pieno

    In caso di rapporto a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51 per cento la formula è la stessa descritta per il tempo pieno (Messaggio INPS numero 16866/2007):

    (Orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) × 3 = ore mensili fruibili.

    Permessi Legge 104 a ore: dipendenti con part-time pari o inferiore al 50% del tempo pieno

    Se l’orario di lavoro a tempo parziale è pari o inferiore al 50% del full-time il calcolo del monte ore mensile si basa sul seguente algoritmo (Messaggio INPS 7 agosto 2018, numero 3114):

    (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) × 3 = ore mensili fruibili.

    Iscriviti alla newsletter
    Si è verificato un errore durante
    la tua richiesta.

    EMAIL

    Scegli quale newsletter vuoi ricevere

    Seleziona newsletter

    LeggiOggiConcorsi

    Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di
    marketing nei limiti indicati nell’informativa.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

    Autorizzo

    Non autorizzo

    Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy
    policy.

    Iscriviti

    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social […]

    Leggi di più… from Permessi Legge 104 a ore: come si calcolano e quando si possono frazionare

    Pubblicato il

    Appello Volkswagen, Stellantis e Renault: il “Made in Europe” salvi la produzione auto nella Ue

    Le tre case chiedono a Bruxelles regole semplici e misure forti. La proposta inviata agli eurodeputati: il 70% delle macchine vendute in Europa con il 70% di contenuto realizzato nei 27 Paesi. I tre gruppi: “Possiamo rimanere una potenza automobilistica globale” […]

    Leggi di più… from Appello Volkswagen, Stellantis e Renault: il “Made in Europe” salvi la produzione auto nella Ue

    Pubblicato il

    Lavoro da remoto in Italia: regole per assumere, lavorare e non solo

    Da quando la pandemia ci ha insegnato a reinventare la scrivania di casa, il lavoro da remoto si è ritagliato un posto stabile nelle nostre giornate. Un tempo era un’eccezione concessa a malincuore; oggi, per molti professionisti, è una scelta da rivendicare. D’estate, poi, la tentazione si fa irresistibile. Rispondere alle mail da un borgo sul mare o da una baita in montagna, senza intaccare il monte ferie, ha un fascino difficile da ignorare. Dietro questa libertà si nasconde però un impianto di regole che datori, responsabili HR e dipendenti farebbero bene a conoscere a fondo.

    In Italia la cornice di riferimento è il cosiddetto lavoro agile, disciplinato dalla Legge 81/2017. Niente a che vedere con il vecchio telelavoro, rigido e ancorato a una postazione fissa: qui contano gli obiettivi raggiunti, non il timbro del cartellino. Tutto ruota attorno a un accordo individuale scritto tra impresa e dipendente, che mette nero su bianco gli strumenti forniti, le fasce di reperibilità, i tempi di riposo e quel diritto alla disconnessione che troppe aziende fingono di dimenticare.

    Sul fronte delle assunzioni le formalità non spariscono. Resta la comunicazione obbligatoria UNILAV (il modello con cui il datore notifica ufficialmente l’assunzione), a cui si aggiunge la trasmissione telematica del patto di smart working al Ministero del Lavoro. È un passaggio che gli uffici HR alle prime armi tendono a sottovalutare, salvo poi ritrovarsi nei guai durante un controllo. Da ricordare anche che il personale da remoto ha il medesimo trattamento, economico e normativo, dei colleghi in ufficio, e che la copertura INAIL lo segue anche tra le mura domestiche.

    L’intesa, inoltre, può essere a termine o a tempo indeterminato, con recesso possibile da entrambe le parti; e la legge riserva una corsia preferenziale ad alcune categorie, come i genitori di figli piccoli e i lavoratori con disabilità.

    Detto questo, fuori dall’ufficio servono alcune accortezze. Gli essenziali su cui non transigere:

    una VPN affidabile, per blindare i dati aziendali quando ti appoggi a una rete pubblica;

    una connessione di riserva: un hotspot dal telefono salva più di una riunione in extremis;

    se viaggi spesso all’estero, un’eSIM ti tiene online ovunque senza pensieri e costi di roaming, e con un codice sconto eSIM recuperato prima di partire la spesa resta leggera;

    strumenti di collaborazione all’altezza, da Google Meet per le videochiamate a Slack e Trello per organizzare i progetti;

    autenticazione a due fattori e un gestore password affidabile;

    una postazione comoda anche fuori casa: una sedia ergonomica, un monitor esterno con supporto per portare lo schermo all’altezza degli occhi, cuffie con cancellazione del rumore e i piccoli salvavita del nomade digitale, quali custodia robusta, adattatore da viaggio e hub USB-C.

    Lo smart working premia chi lo affronta con metodo: conoscere le regole e attrezzarsi con un po’ di buon senso digitale fa la differenza tra una libertà sostenibile e un pasticcio burocratico. Nel dubbio, i portali istituzionali e il consulente del lavoro restano la bussola più affidabile. […]

    Leggi di più… from Lavoro da remoto in Italia: regole per assumere, lavorare e non solo