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    Bonus Resto al sud e Autoimpiego centro-nord: domande online dal 15 ottobre

    Dal prossimo 15 ottobre sarà possibile presentare sul portale di Invitalia le domande di accesso ai bonus Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro – Nord introdotti dal Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60, ribattezzato DL Coesione.Entrambe le misure hanno l’obiettivo di promuovere la nascita di realtà imprenditoriali, libero – professionali e di lavoro autonomo, ad opera di under 35 inoccupati o disoccupati, grazie al riconoscimento di voucher e contributi a fondo perduto, di importo diverso a seconda del bonus accordato, se relativo al Mezzogiorno (Resto al Sud 2.0) o alle regioni del Centro – Nord (Autoimpiego).Analizziamo la novità in dettaglio.Leggi anche Bonus assunzioni giovani e donne: firmati i decreti. Agevolazioni al via

    Indice

    Resto al sud 2.0

    Bonus autoimpiego centro-nord

    Domande dal 15 ottobre

    Come si invia domanda

    Resto al sud 2.0

    La misura Resto al Sud 2.0 ha l’obiettivo di promuovere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero – professionali e di lavoro autonomo (eccezion fatta nel comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura) nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.BeneficiariL’incentivo è riservato ai giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non ancora compiuti in possessi di almeno uno dei seguenti requisiti:

    condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione;

    condizione di disoccupato del Programma GOL;

    lavoratore working poor, con reddito di lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

    Le iniziative economichePossono beneficiare dell’incentivo le iniziative economiche avviate nel mese precedente la data di presentazione della domanda e che risultano inattive alla medesima data.Sono finanziabili le attività:

    produttive, operanti nei settori industria e artigianato, nonché della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca o dell’acquacoltura;

    connesse alla fornitura di servizi alle persone e alle imprese;

    operanti nel settore turistico;

    del commercio;

    libero professionali, in forma individuale o societaria.

    Sono invece escluse le attività di produzione primaria nei settori agricoltura, pesca e acquacoltura.Lavoro autonomo, imprese individuali o societàLe iniziative economiche agevolabili possono essere avviate sotto forma di:

    lavoro autonomo;

    impresa individuale;

    società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata;

    società cooperativa;

    attività libero professionale;

    società tra professionisti.

    Le agevolazioni di Resto al Sud 2.0Il pacchetto di incentivi previsto da Resto al Sud 2.0 è composto da:

    voucher a fondo perduto fino a un importo di 40 mila euro (elevabile a 50 mila euro in caso di maggiorazione da richiedere in sede di invio della domanda telematica);

    contributo del 75% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120 mila euro;

    contributo del 70% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120 mila e 200 mila euro.

    Le richieste di erogazione di voucher e contributi devono essere presentate a mezzo della piattaforma telematica del sito di Invitalia (“invitalia.it”) utilizzando esclusivamente i moduli messi a disposizione dal portale.Le richieste devono contenere i titoli di spesa relativi all’acquisto dei beni e servizi ammessi all’agevolazione, nonché la documentazione attestante la tracciabilità delle spese e gli altri allegati previsti.Quali sono le spese finanziabili?Grazie all’incentivo Resto al Sud 2.0 sono finanziabili le seguenti spese:

    opere edili, relative a interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria;

    macchinari, impianti, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;

    programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

    immobilizzazioni immateriali;

    consulenze tecnico-specialistiche.

    Sono invece escluse le spese per:

    acquisto di terreni e immobili;

    consulenze per la predisposizione della domanda di bonus, oltre che di tipo legale, fiscale e tributario;

    materie prime e semilavorati;

    personale, utenze, locazioni, consulenze non tecnico-specialistiche;

    leasing.

    Bonus autoimpiego centro-nord

    Al pari di Resto al Sud 2.0 l’incentivo Autoimpiego Centro – Nord promuove l’avvio di iniziative economiche in forma di lavoro autonomo, libera professione e attività d’impresa in Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.Per quanto riguarda gli aspetti legati:

    beneficiari;

    iniziative economiche;

    lavoro autonomo, imprese individuali o società;

    spese finanziabili;

    vale quanto descritto per l’incentivo Resto al Sud 2.0.

    Discorso diverso invece per le agevolazioni previste da Autoimpiego Centro – Nord, rappresentate da:

    voucher a fondo perduto fino a 30 mila euro (elevabile a 40 mila euro in caso di maggiorazione richiesta in sede di invio della domanda telematica);

    contributo del 65% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo massimo di 120 mila euro;

    contributo del 60% a fondo perduto per programmi di investimento che hanno un importo compreso tra 120 mila e 200 mila euro.

    Alla stregua di Resto al Sud 2.0 le richieste di voucher e contributi devono contenere i titoli di spesa relativi all’acquisto di beni e servizi, oltre alla documentazione attestante la tracciabilità delle spese.

    Domande dal 15 ottobre

    Sul portale di Invitalia (“invitalia.it – Incentivi e strumenti – Resto al Sud”) compare l’avviso che, a partire dalle ore 24:00 del 14 ottobre 2025 “non sarà più consentita la presentazione delle domande di agevolazione a valere su Resto al Sud (DL 91/2017) per la chiusura del relativo sportello agevolativo”.Contestualmente alla suddetta chiusura, si legge sempre sul sito di Invitalia, dalle ore 12 del 15 ottobre 2025 “sarà comunque possibile presentare iniziative di autoimpiego / autoimprenditorialità a valere sulle agevolazioni previste dal DL 60/2024” nello specifico le misure Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord.

    Come si invia domanda

    Le domande di agevolazione devono essere trasmesse collegandosi all’apposita area personale di Invitalia, disponibile cliccando sul link presente su:

    “invitalia.it – Incentivi e strumenti – Rs20 – Presenta la domanda”;

    “invitalia.it – Incentivi e strumenti – AuCeNo – Presenta la domanda”.

    In entrambi i canali di trasmissione è necessario accreditarsi con l’identità digitale SPID, CIE o CNS.Il sistema richiede altresì il possesso di firma digitale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).Una volta inviate le istanze, queste ultime vengono valutate da Invitalia entro novanta giorni dalla trasmissione, in base all’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.Le iniziative ammesse alle agevolazioni sono destinatarie di un tutoring di supporto tecnico messo a disposizione da Invitalia con l’obiettivo di facilitare la predisposizione dei documenti da allegare alla domanda e di assicurare la corretta fruizione dell’incentivo.

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    Assegno sociale: spetta all’ex coniuge in stato di bisogno, a prescindere dal mantenimento. La sentenza

    L’omessa richiesta del mantenimento in sede di separazione non è di per sé sintomo di un’assenza dello stato di bisogno tale da escludere il diritto all’Assegno sociale.Ad affermarlo la Corte di cassazione in una controversia tra l’INPS e una signora che, rea di non aver chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio il diritto di percepire il sussidio mensile.Secondo gli Ermellini lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento.Analizziamo la questione in dettaglio.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.

    Indice

    Cos’è l’Assegno sociale?

    Requisiti per l’Assegno sociale

    Quanto spetta di Assegno sociale?

    Come ottenere la prestazione?

    I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione

    Cos’è l’Assegno sociale?

    L’Assegno sociale si concretizza in un sostegno economico assicurato, previa domanda, ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie annualmente rivalutate.La prestazione, che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale, è riservata a:

    cittadini italiani;

    cittadini di paesi UE iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente;

    cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario;

    cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

    Requisiti per l’Assegno sociale

    Per poter legittimamente ottenere l’Assegno è necessario che i cittadini italiani o stranieri, con almeno 67 anni di età ed effettivamente residenti sul territorio nazionale, versino in uno stato di bisogno economico e possano far valere almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.  Lo stato di bisogno economico ricorre nel momento in cui il reddito personale (per i cittadini non coniugati) o il reddito personale cumulato con quello del coniuge è inferiore, per l’anno 2025, a:

    euro 7.002,97 annui, per il soggetto non coniugato;

    euro 14.005,94 annui, per i soggetti coniugati.

    A tal proposito si considerano nel calcolo i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

    redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;

    redditi esenti da imposta;

    redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

    redditi soggetti a imposta sostitutiva;

    redditi di terreni e fabbricati;

    pensioni di guerra;

    rendite vitalizie erogate dall’INAIL;

    pensioni dirette erogate da Stati esteri;

    prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità, erogate dallo Stato o altri enti pubblici;

    prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;

    assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

    Quanto spetta di Assegno sociale?

    L’importo dell’Assegno sociale, anch’esso rivalutato annualmente, corrisponde, per l’annualità corrente, ad 538,69 euro per tredici mensilità.Hanno diritto alla prestazione in misura intera:

    i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;

    i soggetti coniugati con un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo del sussidio (pari a 7.002,97 euro).

    Al contrario, l’Assegno è riconosciuto in misura ridotta:

    ai soggetti non coniugati con un reddito inferiore l’importo totale annuo dell’Assegno;

    ai soggetti coniugati con un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro) e il doppio dello stesso importo annuo (14.005,94 euro).  

    La somma ricevuta non è:

    soggetta a trattenute fiscali;

    pignorabile;

    sequestrabile;

    cedibile;

    reversibile ai familiari superstiti.

    Come ottenere la prestazione?

    Per percepire l’Assegno sociale è necessario trasmettere apposita istanza telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno sociale” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.In alternativa è possibile inoltrare la domanda:

    chiamando il Contact center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile);

    avvalendosi dei servizi di enti di patronato e intermediari INPS.

    I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione

    La Corte di cassazione con sentenza n. 23407 del 16 agosto 2025 si è espressa su una controversia tra l’INPS e una potenziale beneficiaria dell’Assegno Sociale.La questione trae origine dalla pronuncia della Corte di appello di Firenze che, confermando il primo grado di giudizio, negava il diritto alla prestazione adducendo come non fosse “dimostrato lo stato di bisogno” della persona poiché “a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa” la signora“non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento”.Avverso la sentenza di secondo grado, la signora proponeva ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.

    Nel ritenere fondati i motivi del ricorso i giudici sottolineano che, per giurisprudenza consolidata dello stesso giudice di legittimità, ai fini dell’Assegno sociale rileva lo stato di bisogno “oggettivamente considerato” mentre nessuna norma richiede che “esso debba altresì essere incolpevole”.In particolare, lo stato di bisogno “va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge” mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione “non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno”.La stessa Suprema corte ha, in precedenza, grazie alla sentenza numero 26315/2023 “cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione”.Ciò è avvenuto, concludono gli Ermellini, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione dei redditi negativa, ha “appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione”.  […]

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    Assegno sociale: spetta all’ex coniuge in stato di bisogno, a prescindere dal mantenimento. La sentenza

    L’omessa richiesta del mantenimento in sede di separazione non è di per sé sintomo di un’assenza dello stato di bisogno tale da escludere il diritto all’Assegno sociale.Ad affermarlo la Corte di cassazione in una controversia tra l’INPS e una signora che, rea di non aver chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio il diritto di percepire il sussidio mensile.Secondo gli Ermellini lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento.Analizziamo la questione in dettaglio.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.

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    Cos’è l’Assegno sociale?

    Requisiti per l’Assegno sociale

    Quanto spetta di Assegno sociale?

    Come ottenere la prestazione?

    I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione

    Cos’è l’Assegno sociale?

    L’Assegno sociale si concretizza in un sostegno economico assicurato, previa domanda, ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie annualmente rivalutate.La prestazione, che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale, è riservata a:

    cittadini italiani;

    cittadini di paesi UE iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente;

    cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario;

    cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

    Requisiti per l’Assegno sociale

    Per poter legittimamente ottenere l’Assegno è necessario che i cittadini italiani o stranieri, con almeno 67 anni di età ed effettivamente residenti sul territorio nazionale, versino in uno stato di bisogno economico e possano far valere almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.  Lo stato di bisogno economico ricorre nel momento in cui il reddito personale (per i cittadini non coniugati) o il reddito personale cumulato con quello del coniuge è inferiore, per l’anno 2025, a:

    euro 7.002,97 annui, per il soggetto non coniugato;

    euro 14.005,94 annui, per i soggetti coniugati.

    A tal proposito si considerano nel calcolo i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

    redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;

    redditi esenti da imposta;

    redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

    redditi soggetti a imposta sostitutiva;

    redditi di terreni e fabbricati;

    pensioni di guerra;

    rendite vitalizie erogate dall’INAIL;

    pensioni dirette erogate da Stati esteri;

    prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità, erogate dallo Stato o altri enti pubblici;

    prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;

    assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

    Quanto spetta di Assegno sociale?

    L’importo dell’Assegno sociale, anch’esso rivalutato annualmente, corrisponde, per l’annualità corrente, ad 538,69 euro per tredici mensilità.Hanno diritto alla prestazione in misura intera:

    i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;

    i soggetti coniugati con un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo del sussidio (pari a 7.002,97 euro).

    Al contrario, l’Assegno è riconosciuto in misura ridotta:

    ai soggetti non coniugati con un reddito inferiore l’importo totale annuo dell’Assegno;

    ai soggetti coniugati con un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro) e il doppio dello stesso importo annuo (14.005,94 euro).  

    La somma ricevuta non è:

    soggetta a trattenute fiscali;

    pignorabile;

    sequestrabile;

    cedibile;

    reversibile ai familiari superstiti.

    Come ottenere la prestazione?

    Per percepire l’Assegno sociale è necessario trasmettere apposita istanza telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno sociale” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.In alternativa è possibile inoltrare la domanda:

    chiamando il Contact center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile);

    avvalendosi dei servizi di enti di patronato e intermediari INPS.

    I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione

    La Corte di cassazione con sentenza n. 23407 del 16 agosto 2025 si è espressa su una controversia tra l’INPS e una potenziale beneficiaria dell’Assegno Sociale.La questione trae origine dalla pronuncia della Corte di appello di Firenze che, confermando il primo grado di giudizio, negava il diritto alla prestazione adducendo come non fosse “dimostrato lo stato di bisogno” della persona poiché “a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa” la signora“non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento”.Avverso la sentenza di secondo grado, la signora proponeva ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.

    Nel ritenere fondati i motivi del ricorso i giudici sottolineano che, per giurisprudenza consolidata dello stesso giudice di legittimità, ai fini dell’Assegno sociale rileva lo stato di bisogno “oggettivamente considerato” mentre nessuna norma richiede che “esso debba altresì essere incolpevole”.In particolare, lo stato di bisogno “va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge” mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione “non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno”.La stessa Suprema corte ha, in precedenza, grazie alla sentenza numero 26315/2023 “cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione”.Ciò è avvenuto, concludono gli Ermellini, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione dei redditi negativa, ha “appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione”.  […]

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    L’omessa richiesta del mantenimento in sede di separazione non è di per sé sintomo di un’assenza dello stato di bisogno tale da escludere il diritto all’Assegno sociale.Ad affermarlo la Corte di cassazione in una controversia tra l’INPS e una signora che, rea di non aver chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio il diritto di percepire il sussidio mensile.Secondo gli Ermellini lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento.Analizziamo la questione in dettaglio.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.

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    Come ottenere la prestazione?

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    Cos’è l’Assegno sociale?

    L’Assegno sociale si concretizza in un sostegno economico assicurato, previa domanda, ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie annualmente rivalutate.La prestazione, che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale, è riservata a:

    cittadini italiani;

    cittadini di paesi UE iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente;

    cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario;

    cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

    Requisiti per l’Assegno sociale

    Per poter legittimamente ottenere l’Assegno è necessario che i cittadini italiani o stranieri, con almeno 67 anni di età ed effettivamente residenti sul territorio nazionale, versino in uno stato di bisogno economico e possano far valere almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.  Lo stato di bisogno economico ricorre nel momento in cui il reddito personale (per i cittadini non coniugati) o il reddito personale cumulato con quello del coniuge è inferiore, per l’anno 2025, a:

    euro 7.002,97 annui, per il soggetto non coniugato;

    euro 14.005,94 annui, per i soggetti coniugati.

    A tal proposito si considerano nel calcolo i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

    redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;

    redditi esenti da imposta;

    redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

    redditi soggetti a imposta sostitutiva;

    redditi di terreni e fabbricati;

    pensioni di guerra;

    rendite vitalizie erogate dall’INAIL;

    pensioni dirette erogate da Stati esteri;

    prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità, erogate dallo Stato o altri enti pubblici;

    prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;

    assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

    Quanto spetta di Assegno sociale?

    L’importo dell’Assegno sociale, anch’esso rivalutato annualmente, corrisponde, per l’annualità corrente, ad 538,69 euro per tredici mensilità.Hanno diritto alla prestazione in misura intera:

    i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;

    i soggetti coniugati con un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo del sussidio (pari a 7.002,97 euro).

    Al contrario, l’Assegno è riconosciuto in misura ridotta:

    ai soggetti non coniugati con un reddito inferiore l’importo totale annuo dell’Assegno;

    ai soggetti coniugati con un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro) e il doppio dello stesso importo annuo (14.005,94 euro).  

    La somma ricevuta non è:

    soggetta a trattenute fiscali;

    pignorabile;

    sequestrabile;

    cedibile;

    reversibile ai familiari superstiti.

    Come ottenere la prestazione?

    Per percepire l’Assegno sociale è necessario trasmettere apposita istanza telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno sociale” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.In alternativa è possibile inoltrare la domanda:

    chiamando il Contact center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile);

    avvalendosi dei servizi di enti di patronato e intermediari INPS.

    I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione

    La Corte di cassazione con sentenza n. 23407 del 16 agosto 2025 si è espressa su una controversia tra l’INPS e una potenziale beneficiaria dell’Assegno Sociale.La questione trae origine dalla pronuncia della Corte di appello di Firenze che, confermando il primo grado di giudizio, negava il diritto alla prestazione adducendo come non fosse “dimostrato lo stato di bisogno” della persona poiché “a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa” la signora“non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento”.Avverso la sentenza di secondo grado, la signora proponeva ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.

    Nel ritenere fondati i motivi del ricorso i giudici sottolineano che, per giurisprudenza consolidata dello stesso giudice di legittimità, ai fini dell’Assegno sociale rileva lo stato di bisogno “oggettivamente considerato” mentre nessuna norma richiede che “esso debba altresì essere incolpevole”.In particolare, lo stato di bisogno “va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge” mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione “non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno”.La stessa Suprema corte ha, in precedenza, grazie alla sentenza numero 26315/2023 “cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione”.Ciò è avvenuto, concludono gli Ermellini, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione dei redditi negativa, ha “appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione”.  […]

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    Assegno sociale: spetta all’ex coniuge in stato di bisogno, a prescindere dal mantenimento. La sentenza

    L’omessa richiesta del mantenimento in sede di separazione non è di per sé sintomo di un’assenza dello stato di bisogno tale da escludere il diritto all’Assegno sociale.Ad affermarlo la Corte di cassazione in una controversia tra l’INPS e una signora che, rea di non aver chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio il diritto di percepire il sussidio mensile.Secondo gli Ermellini lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento.Analizziamo la questione in dettaglio.Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.

    Indice

    Cos’è l’Assegno sociale?

    Requisiti per l’Assegno sociale

    Quanto spetta di Assegno sociale?

    Come ottenere la prestazione?

    I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione

    Cos’è l’Assegno sociale?

    L’Assegno sociale si concretizza in un sostegno economico assicurato, previa domanda, ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie annualmente rivalutate.La prestazione, che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale, è riservata a:

    cittadini italiani;

    cittadini di paesi UE iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente;

    cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario;

    cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

    cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

    Requisiti per l’Assegno sociale

    Per poter legittimamente ottenere l’Assegno è necessario che i cittadini italiani o stranieri, con almeno 67 anni di età ed effettivamente residenti sul territorio nazionale, versino in uno stato di bisogno economico e possano far valere almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.  Lo stato di bisogno economico ricorre nel momento in cui il reddito personale (per i cittadini non coniugati) o il reddito personale cumulato con quello del coniuge è inferiore, per l’anno 2025, a:

    euro 7.002,97 annui, per il soggetto non coniugato;

    euro 14.005,94 annui, per i soggetti coniugati.

    A tal proposito si considerano nel calcolo i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

    redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;

    redditi esenti da imposta;

    redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

    redditi soggetti a imposta sostitutiva;

    redditi di terreni e fabbricati;

    pensioni di guerra;

    rendite vitalizie erogate dall’INAIL;

    pensioni dirette erogate da Stati esteri;

    prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità, erogate dallo Stato o altri enti pubblici;

    prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;

    assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

    Quanto spetta di Assegno sociale?

    L’importo dell’Assegno sociale, anch’esso rivalutato annualmente, corrisponde, per l’annualità corrente, ad 538,69 euro per tredici mensilità.Hanno diritto alla prestazione in misura intera:

    i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;

    i soggetti coniugati con un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo del sussidio (pari a 7.002,97 euro).

    Al contrario, l’Assegno è riconosciuto in misura ridotta:

    ai soggetti non coniugati con un reddito inferiore l’importo totale annuo dell’Assegno;

    ai soggetti coniugati con un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro) e il doppio dello stesso importo annuo (14.005,94 euro).  

    La somma ricevuta non è:

    soggetta a trattenute fiscali;

    pignorabile;

    sequestrabile;

    cedibile;

    reversibile ai familiari superstiti.

    Come ottenere la prestazione?

    Per percepire l’Assegno sociale è necessario trasmettere apposita istanza telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno sociale” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.In alternativa è possibile inoltrare la domanda:

    chiamando il Contact center dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile);

    avvalendosi dei servizi di enti di patronato e intermediari INPS.

    I requisiti per l’Assegno sociale secondo la Corte di cassazione

    La Corte di cassazione con sentenza n. 23407 del 16 agosto 2025 si è espressa su una controversia tra l’INPS e una potenziale beneficiaria dell’Assegno Sociale.La questione trae origine dalla pronuncia della Corte di appello di Firenze che, confermando il primo grado di giudizio, negava il diritto alla prestazione adducendo come non fosse “dimostrato lo stato di bisogno” della persona poiché “a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa” la signora“non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento”.Avverso la sentenza di secondo grado, la signora proponeva ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.

    Nel ritenere fondati i motivi del ricorso i giudici sottolineano che, per giurisprudenza consolidata dello stesso giudice di legittimità, ai fini dell’Assegno sociale rileva lo stato di bisogno “oggettivamente considerato” mentre nessuna norma richiede che “esso debba altresì essere incolpevole”.In particolare, lo stato di bisogno “va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge” mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione “non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno”.La stessa Suprema corte ha, in precedenza, grazie alla sentenza numero 26315/2023 “cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione”.Ciò è avvenuto, concludono gli Ermellini, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione dei redditi negativa, ha “appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione”.  […]

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