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    Categoria: La Repubblica – Economia

    Messina e Cimbri vanno avanti sull’operazione Mps
    Pubblicato il 30 Luglio 2026

    Messina e Cimbri vanno avanti sull’operazione Mps

    L’ad di Intesa Sanpaolo dice che porterà a termine l’acquisizione «whatever it takes». Intanto il 99,7% degli azionisti di Unipol approva l’aumento da 2,5 miliardi per rilevare le 635 filali senesi destinate a Bper […]

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    Guerra: “Versace rinascerà, si apre un nuovo ciclo, Prada punta a 10 miliardi”
    Pubblicato il 30 Luglio 2026

    Guerra: “Versace rinascerà, si apre un nuovo ciclo, Prada punta a 10 miliardi”

    L’ad parla dopo l’acquisizione della maison della Medusa: “Per il successo servirà qualcosa di magico”. Milano è la nostra culla,
    in Galleria Vittorio Emanuele II apriremo uno spazio di moda, arte e architettura […]

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    Leonardo, gli ordini volano e le stime per il 2026 vengono riviste al rialzo
    Pubblicato il 30 Luglio 2026

    Leonardo, gli ordini volano e le stime per il 2026 vengono riviste al rialzo

    I ricavi raggiungono per la prima volta quota 10 miliardi in un semestre: il portafoglio complessivo arriva a 58,6 miliardi […]

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    Tunnel sotto il porto a Genova, a Webuild contratto da 803 milioni per il lotto B
    Pubblicato il 30 Luglio 2026

    Tunnel sotto il porto a Genova, a Webuild contratto da 803 milioni per il lotto B

    Il gruppo che sta già realizzando diga foranea e Terzo Valico si aggiudica la realizzazione del tratto più complesso dell’opera […]

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    Enel, l’estero traina l’aumento dei ricavi. Dal decreto Bollette impatto sul debito per 1,2 miliardi
    Pubblicato il 30 Luglio 2026

    Enel, l’estero traina l’aumento dei ricavi. Dal decreto Bollette impatto sul debito per 1,2 miliardi

    Pesa l’aumento l’effetto fiscale dell’aumento dell’Irap e l’anticipo degli oneri di sistema chiesto agli operatori energetici […]

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    • Nuova legge elettorale: come funziona, cosa cambia rispetto al Rosatellum15 Settembre 2026
      Nuova legge elettorale: il Senato ha approvato il 15 settembre 2026 la riforma del sistema di elezione di Camera e Senato, con 113 voti favorevoli e 71 contrari. Il testo torna a Montecitorio per la terza lettura, in Aula dal 28 settembre. Se la Camera confermerà le modifiche senza ulteriori interventi, il Paese voterà con un sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con liste da sette candidati, capolista bloccato e fino a tre preferenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere, punto per punto. La riforma nasce da una proposta di iniziativa parlamentare a prima firma Bignami, approvata dalla Camera il 16 luglio 2026 e trasmessa al Senato il giorno successivo. A Palazzo Madama il testo è stato modificato in otto punti, il più rilevante dei quali riguarda il ritorno del voto di preferenza, assente dalle elezioni politiche dal 1993. Dal punto di vista tecnico non si tratta di una legge nuova, ma di una riscrittura dei due testi unici in materia elettorale: il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera dei deputati e il d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 per il Senato della Repubblica. Intervengono modifiche anche sulla legge 27 dicembre 2001, n. 459 per il voto degli italiani all’estero, sulla legge 30 dicembre 1991, n. 422 e sul d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 per i collegi. L’analisi che segue si basa sul testo licenziato dal Senato. Le formulazioni definitive andranno verificate sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Indice Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali Quanti seggi e come sono distribuiti Il premio di governabilità: le tre condizioni Il tetto ai seggi della maggioranza Il listino circoscrizionale Liste, preferenze e quote di genere Come si vota: la scheda Le soglie di sbarramento Firme e presentazione delle liste L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio La proclamazione degli eletti Circoscrizione Estero Il voto fuorisede diventa strutturale I nodi aperti Nuova Legge elettorale: addio ai collegi uninominali La prima novità strutturale è la scomparsa della quota maggioritaria che caratterizzava il Rosatellum. I collegi uninominali vengono aboliti su tutto il territorio nazionale, con due sole eccezioni: la Valle d’Aosta, che resta costituita in un collegio uninominale unico, e il Trentino-Alto Adige, dove restano i collegi uninominali della tabella A.1 allegata al d.lgs. 177/2020, con i confini di Bolzano, Merano e Bressanone ridisegnati in Senato. In tutte le altre circoscrizioni i seggi si assegnano nei collegi plurinominali già esistenti, quelli delle tabelle A.2 per la Camera e B.2 per il Senato, senza bisogno di una nuova delega per il ridisegno dei collegi. È una scelta che rende la legge immediatamente applicabile. Quanti seggi e come sono distribuiti Alla Camera i 400 deputati si ripartiscono così: 8 alla circoscrizione Estero, i seggi di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige fuori dal riparto nazionale, 384 seggi nel resto del territorio. Di questi, 314 vanno con metodo proporzionale e 70 sono accantonati come premio di governabilità. Al Senato i 200 senatori si ripartiscono in 4 seggi all’Estero, i seggi delle due regioni a statuto speciale e 188 nel resto d’Italia, di cui 153 proporzionali e 35 di premio. La distribuzione dei seggi di premio tra le circoscrizioni avviene con il decreto del Presidente della Repubblica che convoca i comizi elettorali, sulla base dei dati del censimento permanente della popolazione. Lo stesso decreto contiene due distribuzioni parallele dei seggi tra i collegi, una per l’ipotesi in cui il premio venga assegnato e una per l’ipotesi contraria. Il premio di governabilità: le tre condizioni Il premio non è automatico per chi arriva primo. Scatta soltanto se si verificano insieme tre condizioni: la lista singola o la coalizione ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale alla Camera; la lista o coalizione a essa collegata ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale al Senato; entrambe raggiungono almeno il 42 per cento dei voti validi nel rispettivo ramo del Parlamento. Se anche una sola verifica dà esito negativo, il premio non viene assegnato e tutti i seggi si distribuiscono con metodo proporzionale. Una coalizione che ottenesse il 43 per cento alla Camera e il 41 per cento al Senato resterebbe senza premio. È il meccanismo pensato per ridurre il rischio di maggioranze divergenti tra i due rami. I voti espressi in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige si computano ai fini delle soglie e del raggiungimento del 42 per cento, ma non concorrono al riparto dei seggi nel resto del territorio nazionale. Il ballottaggio tra le due liste o coalizioni più votate, previsto nella versione originaria del progetto, è stato abbandonato nel corso dell’esame parlamentare. Il tetto ai seggi della maggioranza Alla lista o coalizione premiata non possono comunque essere attribuiti più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato, esclusi quelli conquistati nella circoscrizione Estero. Se il tetto viene superato scatta un ricalcolo. Alla Camera la vincitrice viene riportata a 150 seggi nelle circoscrizioni ordinarie, che sommati ai 70 del premio danno appunto 220, e i restanti seggi si ridistribuiscono tra le altre liste con un quoziente elettorale nazionale di minoranza. Al Senato la vincitrice viene riportata a 78 seggi, ai quali si aggiungono i 35 del premio. I seggi in eccesso si sottraggono seguendo la graduatoria nazionale crescente dei resti e, una volta esaurita, nelle regioni dove la coalizione premiata ha la minore cifra elettorale regionale percentuale, un seggio per regione. Il listino circoscrizionale I seggi del premio non si distribuiscono tra i candidati delle liste ordinarie, ma vengono attribuiti a liste circoscrizionali presentate appositamente, i cosiddetti listini. Ecco le regole principali: il listino si presenta in ciascuna circoscrizione in cui la lista è presente, limitatamente a quelle cui spettano seggi di premio; deve contenere tanti candidati quanti sono i seggi di premio assegnati a quella circoscrizione, a pena di inammissibilità; in caso di coalizione il listino è unico e identico per tutte le liste coalizzate, che lo depositano singolarmente; chi è candidato nel listino deve candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della stessa circoscrizione in posizione di capolista, o in posizione successiva solo se tutti i candidati che lo precedono sono a loro volta nel listino; se il premio scatta, i candidati del listino della lista o coalizione premiata sono i primi a essere proclamati eletti; se il premio non scatta, il listino non elegge nessuno e quei seggi rientrano nel riparto proporzionale; in caso di rinnovo di una sola Camera i listini non si presentano e il premio non si applica. Liste, preferenze e quote di genere Ogni lista nel collegio plurinominale è composta da sette candidati, capolista compreso, collocati secondo un ordine alternato di genere a pena di inammissibilità. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali. L’elettore dispone di un voto di lista e può esprimere fino a tre preferenze in favore dei candidati della lista votata, con esclusione del capolista. Quando si esprime più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso: in caso contrario la seconda e la terza preferenza vengono annullate seguendo l’ordine di lista. Cade invece la regola del Rosatellum che imponeva l’equilibrio 60-40 tra i generi nel complesso dei capilista. Il limite del 60 per cento per ciascun genere resta previsto per il complesso delle candidature nei collegi uninominali di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per entrambi i rami del Parlamento. Come si vota: la scheda La scheda riporta, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista e a fianco i sette nomi dei candidati nel collegio plurinominale, ciascuno preceduto da un quadrato per la preferenza, ad eccezione del capolista. Sotto, entro un secondo rettangolo, compaiono i nomi dei candidati del listino collegato. In caso di coalizione i rettangoli delle singole liste e quello del listino sono racchiusi in un rettangolo più ampio. Le regole di validità del voto sono le seguenti: il segno sul solo contrassegno vale come voto di lista; il segno sul solo nome del capolista si intende come voto alla lista; una preferenza validamente espressa vale anche come voto alla lista, se non sono stati tracciati altri segni; il segno sul solo rettangolo del listino vale come voto per la lista collegata e, in caso di coalizione, si ripartisce tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio; la preferenza espressa per un candidato incluso in una lista diversa da quella votata è nulla. Non è ammesso il voto disgiunto. Le soglie di sbarramento Restano ferme le percentuali di accesso al riparto previste per le coalizioni e per le liste singole, che il provvedimento non modifica. Viene invece eliminata la via alternativa prevista dal Rosatellum, che ammetteva al riparto le liste i cui candidati fossero stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione. Due le novità sul punto. Le liste collegate in coalizione entrano nel riparto se conseguono almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale, mentre le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute entrano con almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione a statuto speciale in cui si presentano. Inoltre, per ciascuna coalizione viene ripescata la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle rimaste sotto soglia. Firme e presentazione delle liste È il capitolo che ha scatenato le proteste delle opposizioni nelle ultime sedute. Il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di una lista in ciascun collegio sale a un intervallo compreso tra 6.000 e 7.000 firme. La previsione non si applica ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in componente politica di gruppo, in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi: per loro il numero richiesto resta compreso tra 1.500 e 2.000 firme. Resta ferma l’esenzione totale già prevista dall’articolo 18-bis, comma 2, del d.P.R. 361/1957. Cambia anche l’ampiezza obbligatoria della presentazione: ciascuna lista deve presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni, mentre il testo licenziato dalla Camera si fermava a un terzo. Sono escluse dall’obbligo le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente in una regione a statuto speciale. L’indicazione del candidato Presidente del Consiglio Al momento del deposito del contrassegno i partiti indicano il nome da proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le liste collegate in coalizione devono dichiarare obbligatoriamente lo stesso nome, con sottoscrizione dei presidenti o dei segretari dei partiti coalizzati. Il testo fa salve espressamente le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92 della Costituzione e il rispetto dell’articolo 67, che esclude il vincolo di mandato. L’indicazione ha quindi valore politico e non vincola giuridicamente il Capo dello Stato nella scelta del Presidente del Consiglio incaricato. La proclamazione degli eletti L’ordine di elezione nei collegi plurinominali segue tre passaggi. Viene proclamato per primo il capolista, poi gli altri candidati secondo la graduatoria delle cifre elettorali individuali, cioè in base alle preferenze ricevute. A parità di preferenze prevale l’ordine di presentazione nella lista. Chi risulta eletto sia nel listino sia in un collegio plurinominale si intende eletto nel listino. Chi è eletto capolista in più collegi viene proclamato in quello dove la lista ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale; chi è eletto in più collegi in posizione diversa da quella di capolista viene proclamato dove ha ottenuto la maggiore cifra individuale percentuale. Circoscrizione Estero Per la Camera le ripartizioni geografiche scendono da quattro a due: Europa da un lato, Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide dall’altro, con almeno un deputato eletto per ciascuna ripartizione. Per il Senato si vota invece nell’intera circoscrizione Estero come collegio unico, con liste composte da un minimo di quattro a un massimo di otto candidati. Restano le preferenze: una nelle ripartizioni cui è assegnato un solo eletto, due dove gli eletti sono almeno due. Non è richiesta la sottoscrizione per i partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, o che nell’ultima elezione hanno ottenuto almeno un seggio con proprio contrassegno. Il voto fuorisede diventa strutturale Presso l’ufficio elettorale di ciascun comune viene istituito l’elenco degli elettori fuorisede, ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni di Camera e Senato, per le europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Le condizioni sono le seguenti: domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le consultazioni dell’anno successivo, da parte di chi per motivi di studio o di lavoro è temporaneamente domiciliato in un comune di una regione diversa da quella di iscrizione elettorale, con permanenza prevista di almeno nove mesi; per chi matura i requisiti successivamente, domanda entro trenta giorni e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente la consultazione; stessa possibilità per chi riceve assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi presso una struttura situata in un’altra regione; estensione, introdotta in Senato, ai caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in cura fuori regione. La domanda si presenta personalmente o con strumenti telematici al comune di temporaneo domicilio, corredata di documento di riconoscimento e della documentazione attestante la condizione di elettore fuorisede. Entro il decimo giorno precedente il voto il comune rilascia l’attestazione di ammissione con l’indicazione della sezione. I fuorisede vengono distribuiti nelle sezioni ordinarie, di norma in numero non superiore al 10 per cento degli iscritti alla sezione, e votano per le liste e i candidati della circoscrizione in cui si trova il comune di temporaneo domicilio. I nodi aperti Le opposizioni hanno già annunciato possibili ricorsi alla Corte costituzionale. Tre i profili più contestati: la proporzione tra la soglia del 42 per cento e l’entità del premio, la compressione della rappresentanza prodotta dal tetto dei 220 e 113 seggi e il quadruplicamento delle firme necessarie per presentare le liste, letto come barriera all’ingresso per le forze non rappresentate in Parlamento. Resta poi aperto il tema della selezione della classe parlamentare. Con il capolista bloccato in ogni collegio plurinominale e i candidati del listino proclamati per primi in caso di assegnazione del premio, la quota di eletti scelti dai partiti resta significativa anche dopo il ritorno delle preferenze. Il percorso parlamentare non è concluso. La riforma torna alla Camera per la terza lettura, con l’esame in Aula previsto dal 28 settembre. Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggiConcorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. 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