Dal 4 dicembre 2023 le persone interessate ad assumere in casa personale non comunitario da impiegare nell’assistenza familiare potranno finalmente inviare telematicamente la richiesta. La tempistica dell’atteso click day è specificata nel DPCM in materia di programmazione dei flussi di ingresso dello scorso 27 settembre. Nel dettaglio, il Decreto stabilisce che la data per la presentazione delle richieste debba avvenire dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso, avvenuta lo scorso 3 ottobre per il triennio 2023-2025 il Decreto fissa, inoltre, le quote di ingresso per i lavoratori subordinati non stagionali da destinarsi al comparto dell’assistenza familiare e socio-sanitaria in 28.500 unità. Nello specifico, potranno entrare 9.500 cittadini non comunitari per ciascuna delle tre annualità con riferimento al lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile minimo richiesto è pari a 20.000 euro annui (in caso di datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona), ovvero 27.000 euro (per datore di lavoro con nucleo familiare composto da più familiari conviventi). Alla definizione del reddito può concorrere il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, nonché eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità).
Il decreto legge integra, a mezzo del secondo articolo, il TU immigrazione introducendo le previsioni dell’art 24. La disposizione è interessante perché rende strutturale l’assegnazione di alcune verifiche preliminari, propedeutiche al rilascio del nulla osta (primo step nell’iter di rilascio del permesso di soggiorno), a determinate categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti – di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979) e/o a organizzazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Le verifiche preliminari devono avere ad oggetto in particolare: la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e la tipologia di attività svolta dall’impresa che partecipa all’assegnazione delle quote. Il tutto è funzionale al rilascio da parte del professionista, in presenza di tutti i requisiti citati, di un’asseverazione, che deve essere allegata alla richiesta di nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero.